Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 15


NOTIFICA DELLA DICHIARAZIONE
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.
(Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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