Copertura del tetto in eternit? Non basta a giustificare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15742 del 23 giugno 2017)

Qualora il promissario acquirente scopra solo successivamente che il tetto dell'edificio è realizzato in eternit non può chiedere la risoluzione del preliminare di vendita dell'immobile. La legge n. 257/92 vieta, infatti, la vendita e l'utilizzo di tale materiale ma non prevede la rimozione generale dello stesso nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore.

Commento

(di Daniele Minussi)
I promissari acquirenti scoprono, in un momento successivo al perfezionamento del vincolo preliminare, che il tetto dell'edificio è stato realizzato in eternit: per tale motivo instano per la risoluzione del contratto a cagione dell'inadempimento del promittente alienante, il quale avrebbe taciuto il vizio occulto del quale era affetto l'immobile. In grado di Appello tale domanda era stata rigettata sulla base sia dell'accertamento (sulla scorta di una perizia dell'ARPA) dell'insussistenza in concreto della pericolosità della copertura, sia dell'idoneità del bene a fini abitativi. Insomma: non è vietata di per sé la presenza di eternit sulla copertura (legittimamente utilizzato al tempo della costruzione), ma semplicemente la vendita del detto materiale. In definitiva si tratterà al più di un maggior onere economico futuro in relazione alla sostituzione del tetto, ma nessuna risoluzione del contratto.

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