Codice Civile art. 2690


DOMANDE RELATIVE AD ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE
1. Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall' articoli 2684:
1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all' accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell' articolo 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o far pronunziare l' annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell' atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l' annullamento per una causa diversa dall' incapacità legale, la sentenza che l' accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell' atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell' articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell' atto impugnato, la sentenza che l' accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall' apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' articolo 395 del codice procedura civile e dal secondo comma dell' articolo 404 dello stesso codice.
2. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l' accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
3. Alla domanda giudiziale è equiparato l' atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all' altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

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