Cass. civile del 1985 numero 1655 (26/02/1985)


La responsabilità solidale prevista dall'art. 38, codice civile per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne (neppure in parte) un debito proprio dell'associato bensì ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa é inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione e che il diritto del terzo creditore é assoggettato alla decadenza prevista dall'art. 1957, codice civile secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944, primo comma, codice civile) per cui non richiedesi la tempestiva escussione del debitore principale, ma é sufficiente ad impedire l'estinzione della garanzia che il creditore, a sua scelta, eserciti tempestivamente l'azione nei confronti del debitore principale o del fideiussore.

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