Codice Civile art. 2267


RESPONSABILITA' PER LE AZIONI SOCIALI
1. I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
2. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l' esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2267"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti