Associazioni non riconosciute. Responsabilità solidale per i debiti d’imposta (tributi le sanzioni pecuniarie) di colui che, il forza del ruolo rivestito, ha gestito l'ente nel periodo considerato. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 2169 del 29 gennaio 2018)

In materia di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali sorgono ex lege al verificarsi del relativo presupposto, risponde il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Ne consegue che, ai fini tributari, non è necessaria la concreta prova dell'attività negoziale compiuta dal legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, dovendo, di contro, accertare in fatto l'effettiva direzione della medesima nel complessivo periodo fiscale oggetto degli atti impositivi e rispetto alle specifiche obbligazioni tributarie derivanti dagli stessi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia fa regolare applicazione della norma di cui all'art. 38 cod.civ. la quale, in tema di associazioni non riconosciute, sancisce la responsabilità personale di "chi abbia agito in nome e per conto" dell'ente. La regola, che tiene conto dell'assenza di un sistema di pubblicità legale in materia di enti non lucrativi non riconosciuti, si basa semplicemente sull'esigenza di protezione dell'affidamento dei terzi e prescinde in maniera assoluta dalla sussistenza in capo all'agente di una carica specifica o del ruolo di amministratore dell'associazione.

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