Altre cause estintive della servitù



  1. Termine finale. L'estinzione in esito alla scadenza del termine apposto all'atto costitutivo non è un caso frequente. La servitù viene infatti costituita ordinariamente in perpetuo, poichè il suo esercizio vale a soddisfare esigenze durevoli del fondo nota1.
  2. Rinuncia del titolare. Tale atto, ai sensi del n.5 dell'art. 1350 cod.civ. deve essere stipulato con forma scritta a pena di nullità (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 2316/2021; Cass. Civ. Sez. II, 2228/85). La struttura di questo atto scritto è irrilevante: può valere tanto un contratto, come accade quando la rinuncia interviene contro un corrispettivo, quanto un atto unilaterale avente natura meramente abdicativa per iniziativa del titolare nota2. E' ammissibile in questo senso anche una rinunzia non espressa, ritraibile cioè interpretativamente da un atto che, pur non essendo espressamente a ciò diretto, la implichi necessariamente (Cass. Civ. Sez. II, 1026/76). Si badi tuttavia che questo asserto non fa venir meno l'indispensabilità dello scritto (Cass. Civ. Sez. II, 5302/77 e Cass. Civ. Sez. II, 835/80). La volontà di rinunziare può essere desunta anche interpretativamente (Cass. Civ., Sez. II, 10457/11).
  3. Confusione. Essa si verifica quando il proprietario del fondo dominante effettua l'acquisto della proprietà del fondo servente, ovvero quando il titolare del fondo servente acquista la proprietà del fondo dominante (art.1072 cod.civ.). Poichè nemini res sua servit nota3, la conseguenza è l'estinzione del diritto, il quale tuttavia potrebbe rivivere (ma si tratterebbe di una nuova vicenda costitutiva nota4) per (futura) destinazione del padre di famiglia quando la situazione di fatto lo consentissenota5.
  4. Espropriazione . Quando la vicenda ablativa motivata da pubblico interesse riguarda il fondo servente, essa implica l'estinzione delle servitù che lo gravassero nel caso in cui la sussistenza di esse fosse incompatibile con la nuova destinazione che il fondo deve ricevere (cfr. art. 45, L. 25 giugno 1865, n. 2359, norma ora abrogata per effetto dell'art.24 del D.L. 112/08). Ai sensi dell'art.1074 cod.civ. occorre precisare che l'impossibilità dell'uso, il venir meno dell' utilitas, non estingue la servitù (Cass. Civ. Sez. II, 741/78 e Cass. Civ. Sez. II, 9492/94) a meno che non sia trascorso il termine prescrizionale: nel tempo anteriore alla maturazione di esso la servitù rimane quiescente, legittimando tuttavia il ricorso alle azioni poste a tutela del diritto (Cass. Civ. Sez. II, 10018/97).

Note

nota1

Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.565.
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nota2

Cfr. D'Orazi Flavoni, Aspetti del negozio costitutivo ed estintivo di servitù, in Giur. it., I, 1957, p.1035; Grosso, Rinuncia implicita alla servitù e caratteri dell'atto di rinuncia, in Foro pad., I, p.17. Si veda anche Cass. Civ. Sez. II, 5759/89 top2

nota3

Si vedano p.es. Biondi, Le servitù, in Tratt. dir. civ., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1967, p.527; Tamburrino, Le servitù, in Giur. sist. civ. e comm., Torino, 1968, p.365; Barbero, Delle servitù volontarie, in Comm. cod. civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1942, p.840.
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nota4

Cfr. Rizzi, Servitù prediali, Bari, 1954, p.596; Biondi, op.cit., p.551.
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nota5

V. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.274.
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Bibliografia

  • BARBERO, Delle servitù volontarie, Firenze, Comm.cod.civ. di D'Amelio-Finzi-Barbera, 1942
  • BIONDI, Le servitù, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu-Messineo, 1967
  • D'ORAZI FLAVONI, Aspetti del negozio costitutivo ed estintivo di servitù, Giur.it., I, 1957
  • GROSSO, Rinuncia implicita alla servitù e caratteri dell'atto di rinuncia, Foro pad., I
  • RIZZI, Servitù prediali, Bari, 1954
  • TAMBURRINO, Le servitù, Torino, Giur.sist.civ. e comm. diretta da Bigiavi, 1968

Prassi collegate


Formulari clausole contrattuali

Rinunzia abdicativa a diritto di servitù


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