Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 24


CAPO VII Semplificazioni (TAGLIA-LEGGI)
1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’ articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)
1-bis. ll Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato A. L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9)

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