Cass. civile, sez. VI-II del 2021 numero 2316 (02/02/2021)




Chi chiede la riapertura della canna fumaria deve solo provare la clandestinità dello spossessamento. La rinuncia al diritto di servitù, infatti, deve risultare da atto scritto ma il proprietario del piano di sopra può provare che l’utilità assicurata dal manufatto è venuta meno. Non basta tuttavia sostenere che il camino è stato sostituito da una stufa a pellet in quanto anch’essa necessita della canna di scarico dei fumi.

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