Abbandono del fondo servente



L'art. 1070 cod.civ. prevede che il proprietario del fondo servente, nel caso in cui è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù (vale a dire all'effettuazione di prestazioni accessorie), può sempre liberarsene, per il tramite della rinunzia alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.

Non si tratta di una rinunzia pura e semplice: essa deve intervenire, onde conseguire l'effetto di liberare il titolare del fondo servente dalle obbligazioni propter rem inerenti alla servitù, a favore del titolare del fondo dominante, avendo in tal modo quale effetto quello di limitare entro il valore della cosa la responsabilità del debitorenota1.

La natura e gli esiti del c.d. abbandono liberatorio previsto dall'art. 1070 cod.civ. non è pacifica.

Se infatti è chiaro che per effetto della rinunzia il bene viene posto a disposizione del titolare del fondo dominante, non è altrettanto perspicuo che cosa accada qualora costui non tenga un contegno in qualche modo espressivo della volontà di appropriarsene.

Secondo un'opinione nota2, la rinunzia ha quale effetto l'immediata liberazione del debitore e la altrettanto subitanea perdita della proprietà da parte del titolare del fondo servente. Il titolare del fondo dominante potrebbe, nel termine di dieci anni a far tempo dalla dichiarazione di abbandono, acquistare il fondo all'esito di una manifestazione di volontà in tal senso. In difetto di essa si potrebbe fare ricorso al modo di disporre dell'art. 827 cod.civ.: la proprietà passerebbe allo Stato nota3.

E' tuttavia prevalente il parere secondo il quale la proprietà non venga immediatamente perduta dal titolare del fondo servente, permanendo per la durata di dieci anni la possibilità dell'apprensione da parte del titolare del fondo dominante. Decorso il decennio il fondo rimarrebbe definitivamente in capo all'antico titolare, il quale viene tuttavia liberato dalle obbligazioni accessorie nota4.

La prima delle tesi esposte ha il non indifferente difetto di spiegare chi mai dovrebbe provvedere a far fronte alle prestazioni accessorie relative alla servitù, non sembrando logico che lo Stato ne divenga debitore. Pur considerando questo aspetto, la riferita costruzione, in coerenza con la costruzione dei c.d. negozi a favore di terzo, appare più convincente almeno per quanto attiene gli effetti immediati dell'abbandono. A tal riguardo è possibile evocare la più generale problematica dell'efficacia dell'atto negoziale nei confronti dei terzi. Si possono enunciare tre regole tra loro collegate:

  1. il negozio non è per i terzi produttivo di effetti, salvo che siano favorevoli;
  2. l'effetto incrementativo del patrimonio del terzo può aver luogo anche indipendentemente da un atto di volontà di costui;
  3. il terzo ha comunque sempre la possibilità di respingere l'attribuzione che gli viene effettuata. Da questo punto di vista è possibile, specificando la nozione di rifiuto che verrà altrove approfondita, connotare nel caso di specie la regola sub c), nel senso che il titolare del fondo dominante ha la possibilità di eliminare retroattivamente gli effetti incrementativi che già si fossero prodotti in virtù dell'atto negoziale di abbandono posto in essere dal disponente nota5.

Queste argomentazioni consentono allora una costruzione delle fattispecie in esame non già in chiave di atto meramente abdicativo (una rinunzia), bensì come atto dispositivo. In forza dell'abbandono del fondo servente quest'ultimo verrebbe immediatamente messo a disposizione del titolare del fondo dominante, salva la possibilità per costui di farvi rinunzia entro un decennio.

Note

nota1

V.Bigliazzi Geri, L'abbandono liberatorio, in Studi in onore di D.Gaeta, Milano, 1984, p.142.
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nota2

Cfr. Grosso-Deiana, Le servitù prediali, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1963, p.268; Di Giovine, In tema di abbandono del fondo servente a scopo liberatorio, in Vita not., 1963, p.42; Biondi, Carattere dell'abbandono liberatorio del fondo servente, in Giur. agraria it., 1968, pp.432 e ss..
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nota3

Si veda p.es. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.272.
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nota4

Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1987, p.401.
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nota5

Moscarini, voce Rinunzia, in Enc. giur. Treccani, p.4; La Torre, Abbandono e rinunzia liberatoria, Milano, 1993, p.124.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, L'abbandono liberatorio, Milano, Studi in onore di D. Gaeta, 1984
  • BIONDI, Carattere dell'abbandono liberatorio del fondo servente, Giur. agr. it., 1968
  • BRANCA, Le servitù prediali, Bologna-Roma, Comm.cod.civ., 1987
  • DI GIOVINE, In tema di abbandono del fondo servente a scopo liberatorio, Vita not., 1963
  • GROSSO DEIANA, Le servitù prediali, Torino, 1963
  • LA TORRE, Abbandono e rinuncia liberatoria, Milano, 1993
  • MACIOCE, voce Rinunzia, Enc. giur.

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