Cass. Civ., Sez. II, n. 10457 del 12 maggio 2011. La rinuncia ad una servitù negativa è ricavabile interpretativamente anche dalla richiesta di concessione effettuata dai proprietari di fondi finitimi precedentemente vincolati da reciproca servitù non aedificandi.
In tema di rinuncia al diritto di servitù prediale, il requisito della forma scritta previsto dall’art. 1350, n. 5, c.c., può essere integrato anche dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, purché contenenti una chiara dimostrazione di volontà incompatibile con il mantenimento del diritto stesso. Pertanto, la rinuncia al diritto di servitus inaedificandi può essere contenuta nella domanda di concessione edilizia diretta all’esecuzione di opere che, ove compiute, necessariamente determinerebbero il venir meno dell’utilitas dalla quale dipende l’esistenza della servitù stessa.