Cass. Civ., Sez. II, n. 10457 del 12 maggio 2011. La rinuncia ad una servitù negativa è ricavabile interpretativamente anche dalla richiesta di concessione effettuata dai proprietari di fondi finitimi precedentemente vincolati da reciproca servitù non aedificandi.

In tema di rinuncia al diritto di servitù prediale, il requisito della forma scritta previsto dall’art. 1350, n. 5, c.c., può essere integrato anche dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, purché contenenti una chiara dimostrazione di volontà incompatibile con il mantenimento del diritto stesso. Pertanto, la rinuncia al diritto di servitus inaedificandi può essere contenuta nella domanda di concessione edilizia diretta all’esecuzione di opere che, ove compiute, necessariamente determinerebbero il venir meno dell’utilitas dalla quale dipende l’esistenza della servitù stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema risolto dalla pronunzia non è tanto quello del formalismo richiesto per la rinunzia al diritto reale di servitù, indiscutibilmente costituito dallo scritto ad substantiam actus, quanto dell'interpretazione della comune richiesta (effettuata nei confronti del Comune da parte di entrambi i proprietari di due fondi confinanti) di rilascio di provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di costruzioni. Ebbene: poichè tale attività edificatoria si sarebbe palesata come del tutto incompatibile rispetto al contenuto della servitù reciproca di non edificazione, se ne è inferita l'estinzione della stessa in conseguenza della rinunzia insita nella predetta richiesta. Il tema è quello delle dichiarazioni tacite o implicite, legato all'interpretazione della volontà delle parti.

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