Cass. civile, sez. II del 1990 numero 2212 (16/03/1990)


Il legatario, quale avente causa del de cuius, è legittimato a proporre l' azione di annullamento prevista dall' art. 428 cod. civ., con riguardo ad atti dello stesso de cuius che abbiano ad oggetto il bene legato, non trovando la sua legittimazione ostacolo nella previsione dell' art. 654 cod. civ. - secondo cui il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte - atteso che il limite di detta norma deve ritenersi non incidente in presenza dell' efficacia retroattiva dell' azione di annullamento e neppure nella previsione dell' art. 686 cod. civ. - secondo cui l' alienazione della cosa legata revoca il legato riguardo ad essa anche quando l' alienazione sia annullabile per causa diversa dai vizi del consenso - atteso che tra i vizi del consenso, con interpretazione estensiva della disposizione, deve farsi rientrare anche l' incapacità di intendere e di volere di cui all' art. 428 cod. civ..

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