Accettazione presunta d'eredità



Ai sensi degli artt. 485 e 487 cod.civ. il chiamato all'eredità che è nel possesso (oppure anche semplicemente nel compossesso: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 6167 del 1 marzo 2019) dei beni ereditari ed il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei medesimi debbono, nel caso in cui abbiano optato per la procedura inventariale, compiere una serie di attività, ciascuno per il fine di cui tra breve si dirà.

Nel primo caso (chiamato nel possesso dei beni) occorre che, indipendentemente dal compimento della dichiarazione di accettazione beneficiata, l'inventario sia fatto entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato si considera erede puro e semplice. L'ultimo comma dell'art. 485 cod.civ. prescrive che, una volta compiuto nei termini l'inventario, nei successivi quaranta giorni occorre compiere l'accettazione o la rinunzia, in difetto delle quali la conseguenza è, analogamente, quella di essere considerato erede puro e semplice. La norma è stata reputata inapplicabile al coniuge al quale sia stato attribuito ai sensi dell'art. 540 cod.civ. il diritto di abitazione della casa coniugale, che deve intendersi legatario e non attributario di una delazione a titolo di erede (Cass. Civ., Sez. VI-T, 1588/2016; Cass. Civ., Sez. VI-I, 23406/2015).

Nel secondo caso (chiamato che non si trova nel possesso dei beni: art. 487 cod.civ. ) se il chiamato compie la dichiarazione di accettazione beneficiata (ciò che potrebbe fare entro il termine prescrizionale decennale), deve far seguire ad essa il compimento dell'inventario entro tre mesi, senza di che egli viene considerato erede puro semplice .

Questi casi di accettazione, che in buona sostanza corrispondono ad un contegno silenzioso meramente omissivo, sono solitamente considerati come casi di accettazione presunta nota1 (da alcuni denominati anche con il termine di "tacita" nota2 , attributo che tuttavia meglio si attaglia ad altre ipotesi configurabili in chiave di meri atti giuridici).

Non pare che quanto riferito sia terminologicamente corretto se è vero quello che si dice a proposito del negozio presunto. Per potersi una fattispecie qualificare in tal modo, occorre che si dia la possibilità di introdurre la prova di una diversa volontà dell'agente, allo scopo di eliminare la concludenza della condotta di costui. In tanto è possibile parlare di negozio presunto, in quanto si possa dare conto che, nonostante la materialità della condotta, in effetti colui che ha agito non intendeva, non voleva che si producessero determinati effetti. In realtà, nel caso in esame, si tratta di acquisti che subentrano ope legis, indipendentemente dalla consistenza negoziale della condotta nota3. Siamo pertanto di fronte a meri fatti giuridici nota4, ad elementi ai quali la legge riconnette determinate conseguenze tipizzate, senza che assuma rilievo alcuno non soltanto l'intenzionalità del contegno in ordine agli effetti, ma neppure la coscienza e volontà della condotta materiale. Occorre peraltro chiarire che il possesso dei beni ereditari richiede nel chiamato quantomeno la consapevolezza che il bene appartenga all'eredità. Diversamente dovrebbe dirsi nell'ipotesi in cui egli ne vantasse la disponibilità perchè convinto di averlo acquisito per altra via (ad esempio per acquisto da un terzo, non dominus) nota5.
Giova rilevare come, ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, è sufficiente anche il compossesso (Cass. Civ., Sez. VI-II, 6167/2019).

Note

nota1

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.78.
top1

nota2

In tal senso Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, Milano, 1969, p.142.
top2

nota3

Così anche Cicu, Successioni per causa di morte.Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.182; Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.274.
top3

nota4

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. cod.civ., diretto da De Martino, Novara, 1981, p.267. Per questo motivo in dottrina si afferma anche trattarsi di ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione: così Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.169.
top4

nota5

La necessità della consapevolezza dell'appartenenza dei beni al compendio ereditario e, quindi, della scienza della delazione in capo al chiamato si deduce anche dal I comma dell'art.485 cod.civ., laddove è previsto che, nel caso il chiamato sia venuto a conoscenza della morte del de cuius solo in tempo successivo a quello dell'apertura della successione, sarà da questo nuovo momento che inizierà a decorrere il termine per fare l'inventario: cfr. Prestipino, op.cit., p.269.
top5

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

Prassi collegate

  • Studio n. 406-2017/C, La rinunzia all’eredità da parte del chiamato possessore

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Accettazione presunta d'eredità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti