Cass. civile, sez. VI-I del 2015 numero 23406 (16/11/2015)




La permanenza, dopo il decesso del coniuge, di quello superstite nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili; tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-I del 2015 numero 23406 (16/11/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti