Diritto di abitazione in capo al coniuge superstite ex art. 540 cod.civ.: non integra in capo a costui il possesso di un bene ereditario. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 23406 del 16 novembre 2015)

La permanenza, dopo il decesso del coniuge, di quello superstite nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili; tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Può il coniuge del defunto, in quanto titolare del diritto di abitazione della casa coniugale, essere considerato possessore di un bene ereditario, come tale assoggettato al modo di disporre di cui all'art. 485 cod.civ., norma che prevede un'ipotesi di accettazione presunta di eredità? La risposta, negativa, è la conseguenza della natura giuridica dell'attribuzione di cui all'art. 540 cod.civ. che, nel disporre in favore del coniuge superstite il diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la arredano, viene a sostanziare un prelegato ex lege. Come tale esso si acquista senza accettazione, salva la possibilità di farvi rinunzia, ma non propone la dinamica acquisitiva propria della delazione ereditaria.

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