75 - Aumento delegato del capitale sociale nella srl


Massima

22 novembre 2005

La disposizione dell'atto costitutivo di s.r.l. che attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2481, comma 1 cod. civ., può fissare liberamente i limiti quantitativi e temporali della delega, senza che, in relazione a questi ultimi, trovi applicazione quanto disposto dall'art. 2443 c.c. per l'analoga fattispecie nella s.p.a..
E' legittima l'attribuzione agli amministratori della facoltà di decidere un aumento del capitale sociale non offerto a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, a fronte di conferimenti sia in denaro che in natura, purché l'atto costitutivo ne determini, in ossequio allo stesso art. 2481, comma 1 cod. civ., limiti e modalità di esercizio. In tal caso, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis cod. civ., comma 1, ult. periodo, c.c., spetta (nei termini e con le modalità disciplinati dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2473, comma 1 cod. civ.) a tutti i soci cui non venga offerto il diritto di opzione in sede di aumento di capitale deciso dagli amministratori.
La facoltà degli amministratori di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2481, comma 1 cod. civ., può essere introdotta con una modificazione dell'atto costitutivo, con le ordinarie maggioranze previste dalla legge o dall'atto costitutivo medesimo.

Motivazione

L'art. 2481 cod. civ. innova profondamente, rispetto alla normativa vigente sino alla riforma del 2003, il tema dell'aumento delegato del capitale sociale nella s.r.l., in ordine al quale si era in passato consolidata l'interpretazione restrittiva della inammissibilità tout court dell'attribuzione di tale potere all'organo amministrativo.

La nuova disciplina, invero, consente espressamente la delega agli amministratori, limitandosi peraltro a prevedere che "l'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio".

Il problema, cui in parte si cerca di dare risposta con la presente massima, diventa dunque l'esatta determinazione del contenuto possibile di tale delega e dei limiti che incontra l'autonomia statutaria a questo proposito.

In primo luogo si è affermato che, nel delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, l'atto costitutivo non è tenuto a osservare i medesimi limiti imposti nella s.p.a. dall'art. 2443 cod. civ.: l'inapplicabilità analogica di tale norma si giustifica essenzialmente sulla base della considerazione che non siamo di fronte, a ben vedere, ad alcuna lacuna normativa, bensì ad una chiara apertura del legislatore a favore dell'autonomia statutaria, in linea con quanto dettato dalla legge delega cui è stata data esecuzione con il d.lgs. 6/2003. Va peraltro rimarcato che un limite dell'autonomia statutaria in realtà sussiste e consiste proprio nella necessità di prevedere i limiti della facoltà concessa agli amministratori: nel far ciò l'atto costitutivo è libero, purché circoscriva sia quantitativamente che temporalmente il potere degli amministratori.

In secondo luogo, in coerenza con tale impostazione, si afferma che all'autonomia negoziale non è preclusa la delega di un aumento di capitale, sia in denaro che in natura, con esclusione del diritto di opzione dei soci. Si consideri infatti che l'unico rimedio che il legislatore rende necessario qualora i soci decidano una simile operazione (in presenza di una clausola statutaria in tal senso) è applicabile in ugual modo anche laddove la decisione di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione sia presa dagli amministratori anziché dai soci: nell'uno come nell'atro caso, spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso, con termini e modalità che lo stesso atto costitutivo deve determinare espressamente.

Infine, si è ritenuto utile sottolineare, per quanto di mera applicazione dei principi dettati per le modificazioni dell'atto costitutivo delle s.r.l., che la delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale può essere prevista, oltre che in sede di costituzione, anche successivamente, con le ordinarie maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

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