37 - Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale


Massima

19 novembre 2004

La deliberazione di annullamento delle azioni proprie non é soggetta alla disciplina dell'art. 2445 cod. civ. quando sia configurata in modo tale da fare sì che all'esito dell'annullamento non si verifichi alcuna riduzione del capitale sociale, bensì - unicamente - la riduzione del numero delle azioni (se prive del valore nominale) ovvero la riduzione del numero e l'aumento del valore nominale delle stesse.

Motivazione

L'operazione di annullamento delle azioni proprie è dal legislatore prevista:
  • nel caso in cui la misura del possesso abbia a superare il limite legale della decima parte del capitale (art. 2357, 4° comma cod. civ.) con contestuale riduzione del capitale stesso;
  • in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e - appunto - annullamento di azioni (articolo 2357-bis, 1° comma, numero 1 cod. civ.).
La prima operazione è dal legislatore definita obbligatoria, al punto che il medesimo assegna alla società un termine (annuale o triennale, a seconda delle modalità dell'acquisto) per porre fine alla situazione di irregolarità.
La seconda operazione rappresenta invece una mera opzione, (annullamento volontario), di cui le società nella prassi si avvalgono sia negli esatti termini previsti dalla legge (riduzione del capitale con riscatto e annullamento azionario), sia nel diverso caso in cui si intenda porre fine ad una situazione di possesso già in essere da un termine anteriore, più o meno lontano nel tempo.
Dottrina e giurisprudenza si sono occupate - in carenza di una espressa indicazione legislativa - delle concrete modalità attuative delle due fattispecie di annullamento. Pur con diverse sfumature tra le varie posizioni, è possibile riconoscere una linea comune in relazione alla applicabilità, o meno, delle cautele previste in favore dei creditori dall'articolo 2445 cod. civ.; in particolare del termine dilatorio di tre mesi, ora convertito in novanta giorni, decorrente dalla data di iscrizione della deliberazione: l'opinione più generalizzata affermava l'inapplicabilità della cautela nel caso di riduzione obbligatoria, mentre la natura strettamente volontaria dell'altra fattispecie di riduzione finiva per determinarne l'assoggettamento al diritto di opposizione dei creditori, consentito appunto durante il termine legale previsto all'articolo 2445 cod. civ.. La rilevanza di questa disposizione non si esauriva peraltro nella soggezione al termine dilatorio, ma finiva per implicare che la riduzione del capitale mediante annullamento delle azioni proprie, se attuata volontariamente, potesse considerarsi legittima solo in presenza del requisito che il previgente testo della disposizione imponeva, cioè l'esuberanza del capitale.
La riforma ha inciso, come è noto, sulla disciplina della riduzione effettiva del capitale, affrancandola dalla necessità dell'esuberanza.
Ne dovrebbe derivare che, nella vigenza del nuovo diritto societario (e considerando per ogni altro verso tuttora valide le posizioni sopra tracciate), l'annullamento volontario di azioni proprie è legittimamente deliberato, in una con la corrispondente riduzione del capitale sociale, prescindendo dalla verifica dell'esistenza (e così dall'appalesamento) delle ragioni obiettive poste alla base dell'operazione, restando invece affidata al diritto di opposizione la tutela dei creditori sociali.
Non si può tuttavia mancare di notare che la fattispecie di annullamento volontario di cui la dottrina prevalente si è occupata, per concludere circa l'applicabilità dell'articolo 2445 cod. civ., è quella che si realizza con riduzione del capitale sociale per un valore corrispondente a quello delle azioni annullate.
Se, come pare, l'interesse ritenuto meritevole di considerazione, e perciò tutelato dal diritto di opposizione, è quello all'integrità del capitale nominale, non vi è spazio per l'applicazione dell'articolo 2445 cod. civ. tutte le volte in cui l'annullamento delle azioni proprie si realizzi senza riduzione del capitale.
L'estraneità di questa operazione alla fattispecie disciplinata dall'articolo 2445 cod. civ. è rilevabile sia con riferimento al contenuto precettivo letterale della disposizione, sia avuto riguardo agli interessi sostanziali che essa mira a salvaguardare.
Dal primo punto di vista, non può sfuggire che l'annullamento delle azioni proprie, se realizzato nel modo indicato dalla norma, non concreta l'evento espressamente descritto dalla disposizione che regola la riduzione effettiva del capitale; e questo non solo perché il capitale non resta affatto ridotto, ma anche perché l'operazione non determina rimborso di capitale ai soci, né liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, cioè i due fatti specifici che concorrono alla fattispecie delineata dall'articolo 2445 cod. civ..
Da un profilo sostanziale, l'ipotetica critica secondo cui questo rimborso di capitale ai soci sarebbe in realtà avvenuto al momento dell'acquisto delle azioni proprie, (per cui permarrebbe, sia pure con inversione cronologica, lo stesso elemento della fattispecie legale regolata dall'articolo 2445 cod. civ.) è in realtà priva di fondamento, perché trascura l'essenziale aspetto della mancata riduzione dell'importo del capitale nominale, la cui funzione di vincolo di pari valore dell'attivo permane. L'equilibrio contabile dell'attivo e del passivo dello stato

patrimoniale andrà infatti a realizzarsi, in questi casi di annullamento, mediante l'abbattimento della riserva azioni proprie, che - a norma dell'art. 2357-ter, ultimo comma cod. civ. - deve essere costituita e mantenuta nel bilancio per importo pari a quello iscritto all'attivo finché le azioni proprie stesse non sono trasferite o annullate.
La riforma incide favorevolmente sulla fattispecie in commento, anche in relazione alla necessaria traslazione del valore nominale delle azioni annullate a beneficio degli altri azionisti: è infatti chiaro che, restando fisso il capitale sociale e procedendosi alla eliminazione di alcune azioni, il loro valore nominale si incrementi in qualche modo a favore degli altri soci.
Ciò è certamente realizzabile con una delibera di aumento del valore nominale delle azioni che restano in circolazione; sembra tuttavia più semplice che, in prospettiva dell'annullamento delle azioni proprie, la società deliberi l'eliminazione del valore nominale delle azioni, come consentito a norma dell'art. 2346, 2° comma cod. civ.; con l'effetto di determinare, in una con l'annullamento delle azioni proprie, l'automatico incremento della parità contabile di ciascuna altra azione, evitando espresse (e qualche volta complesse, a ragione di eventuali resti o valori decimali eccessivi) deliberazioni di variazione del valore nominale unitario.

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