93 - Riduzione effettiva del capitale durante la fase di liquidazione


Massima

18 maggio 2007

E' legittima la delibera di riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 cod. civ. adottata durante la fase di liquidazione della società, fermo restando che la sua esecuzione mediante rimborso ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti è soggetta ai limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2491 cod. civ..

Motivazione

Con la riforma del diritto societario la disciplina della riduzione effettiva del capitale sociale è radicalmente cambiata; la nuova normativa infatti, contenuta per le spa nello stesso art. 2445 cod. civ. e riprodotta per le srl, anche se con alcune differenze, nell'art. 2482 cod. civ., ha fatto venir meno il principale e caratterizzante requisito, quello dell'esuberanza del capitale, sul quale si era fondata tutta la dottrina (e la giurisprudenza) nella ricostruzione della ratio e dei limiti dell'istituto. Prima dell'entrata in vigore della riforma, lo stretto legame fra oggetto sociale e congruità dei mezzi a disposizione della società per perseguirlo, sottinteso e fondante la legittimità della delibera disciplinata dall'art. 2445 cod. civ. nel testo previgente, aveva indotto gran parte della giurisprudenza e parte della dottrina a sostenere l'incompatibilità
fra la delibera di riduzione del capitale per "esuberanza" e la fase di liquidazione, incompatibilità motivata sostanzialmente da due considerazioni:
  • l'impossibilità di valutare l'esuberanza del capitale rispetto ad un oggetto non più perseguibile (essendo invece "scopo" della società in liquidazione appunto la liquidazione del proprio patrimonio, in primo luogo per la soddisfazione dei creditori ed in secondo luogo per l'attribuzione del residuo ai soci);
  • il divieto di ripartizione dei beni sociali ai soci prima del soddisfacimento dei creditori - o dell'accantonamento delle somme necessarie a tal fine (art. 2280 cod. civ.), divieto sanzionato anche penalmente.
Venuto meno il requisito dell'esuberanza, ci si è interrogati sulla eventuale permanenza di presupposti e requisiti di validità della delibera di riduzione effettiva del capitale e si è giunti alla conclusione che questa, come ogni altra delibera, debba essere giustificabile nell'ottica dell'interesse sociale, anche solo nel senso di non porsi in contrasto con esso.
Nella fase di liquidazione detto interesse non si identifica più col perseguimento dell'oggetto sociale (più specificamente con "l'esercizio ... di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili") ma diventa l'ottenimento del miglior risultato economico attraverso non solo la liquidazione delle attività ma anche la riduzione dei costi e la gestione "in economia" della società (come emerge con chiarezza dal principio per cui anche gli amministratori, fin dal verificarsi della causa di scioglimento, devono dedicarsi esclusivamente alla "conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale").
Giova ricordare al proposito che anche il Tribunale di Milano si era espresso in favore di delibere che portassero ad una riduzione dei costi ordinari di gestione delle società in liquidazione, ammettendo sia la trasformazione che la riduzione di capitale per perdite.
La riduzione volontaria del capitale può essere strumentale alla riduzione dei costi di gestione, facendo venir meno i presupposti (eventualmente abbinata anche ad una delibera di trasformazione - da spa ad srl) per l'obbligo di nomina del collegio sindacale.
In fase di liquidazione c'è un'inversione degli interessi tutelati: in primo luogo quello dei creditori al proprio soddisfacimento, in secondo luogo e subordinatamente quello dei soci al riparto del residuo. Va considerato, peraltro, che l'operazione di riduzione "effettiva" del capitale sociale è caratterizzata da una tutela dei creditori sociali, che si realizza attraverso il loro diritto di opporsi alla delibera, addirittura più incisiva di quella ad essi fornita in relazione alla liquidazione, se si considera che i creditori non hanno alcuna possibilità di assumere iniziative rispetto all'atto ultimo della liquidazione, la redazione e la presentazione del bilancio finale, la cui impugnativa è prerogativa
esclusiva dei soci.
Il secondo principale argomento addotto ante riforma a sostegno della tesi dell'inammissibilità di delibere come quella in esame, e cioè il divieto di distribuzione ai soci di anticipi sul riparto finale (tesi peraltro da taluni ridimensionata già ante riforma col correttivo della ripetibilità di quanto eventualmente attribuito ai soci), sembra superato dal secondo comma dell'art. 2491 cod. civ., ove appunto si ammette la possibilità di riparto tra i soci di anticipi sul risultato della liquidazione, a condizione che dai bilanci risulti permanere la disponibilità di somme sufficienti al pagamento dei creditori.
Date le considerazioni che precedono, sembra possibile ammettere che la delibera di riduzione effettiva del capitale nella fase di liquidazione sia legittima, fermo rimanendo che, come si desume dall'art. 2491 cod. civ., solo i liquidatori potranno poi valutare l'esistenza dei presupposti, anch'essi ricavabili dall'art. 2491 cod. civ., per anticipare, in esecuzione della delibera di riduzione del capitale, la restituzione ai soci di attività sociali.
Resta quindi responsabilità dei liquidatori verificare, una volta che la delibera di riduzione del capitale sia divenuta eseguibile, che sussistano le condizioni per la materiale esecuzione del rimborso e cioè che questo non incida sui mezzi necessari al soddisfacimento dei creditori sociali; qualora le condizioni previste dall'art. 2491 c.c. non sussistano, i liquidatori potranno accantonare le somme da rimborsare ai soci in una riserva "indisponibile" fino al termine della liquidazione ovvero, in analogia con quanto previsto dall'art. 2491 cod. civ., richiedere la "prestazione da parte dei soci di idonee garanzie" per l'eventuale restituzione delle somme incassate.

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