Codice Civile art. 2481


AUMENTO DI CAPITALE
1. L'atto costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalita' di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
2. La decisione di aumentare il capitale sociale non puo' essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti
(art. così sostituito dall' art.3 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Nel caso di cessione della quota l' alienante è obbligato solidalmente con l' acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all' alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.)

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