102 - Utilizzo di riserve da capitale nelle operazioni straordinarie


Massima

25 novembre 2008

E' legittima la deliberazione di società di capitali con la quale vengono utilizzate (ai fini di un aumento di capitale gratuito o di una copertura di perdite) riserve "da capitale" formatesi, anche successivamente all'ultimo bilancio approvato con un versamento effettuato entro la deliberazione medesima. Ciò può avvenire, ad esempio, qualora:
a) si utilizzi una riserva sovrapprezzo azioni o quote, formatasi in sede di esecuzione di un aumento di capitale a pagamento contestualmente deliberato, sottoscritto e liberato nell'ambito della medesima riunione assembleare;
b) si utilizzi una riserva da versamenti in conto capitale o da versamenti a fondo perduto, formatasi mediante versamenti di alcuni o di tutti i soci, effettuati contestualmente alla riunione assembleare o consiliare in cui se ne faccia uso, ovvero nel periodo tra la data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato e la riunione medesima.

Motivazione

Spesso, nel corso dell'esercizio sociale, vengono effettuati nelle casse della società versamenti che determinano, legittimamente, la formazione di poste di patrimonio netto; tali versamenti vengono registrati nel libro giornale e, una volta chiuso l'esercizio in cui sono stati effettuati, trovano collocazione, nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, tra le riserve.

Si può porre il problema di valutare se questi versamenti (i) costituiscano e possano essere qualificati come "riserve" anche prima della loro iscrizione in un bilancio regolarmente approvato e se (ii) anche indipendentemente da tale qualificazione, possano essere immediatamente utilizzati per la copertura di perdite ovvero per incrementare gratuitamente il capitale sociale.

La prima questione sembra non avere rilevanza decisiva: infatti, se da un lato - riconosciuta alla riserva la natura di componente ideale del netto - si potrebbe sostenere che tale qualificazione possa discendere solo dalla approvazione del bilancio che ne prevede la relativa appostazione, dall'altro lato non appare comunque necessaria la (preventiva) qualificazione come riserva del versamento in denaro da parte dei soci, registrato come tale nella contabilità sociale, al fine di un suo immediato (i.e. contestuale alla deliberazione) utilizzo: si pensi al caso del versamento in denaro destinato a copertura di perdite ovvero effettuato al fine di liberare le azioni o quote sottoscritte, versamento cui consegue immediatamente l'effetto, senza necessità di ulteriori verifiche.

Argomento contrario alla soluzione in senso positivo della seconda questione non pare rinvenirsi nella lettera degli artt. 2442 e 2481-ter cod. civ. in tema di aumento gratuito, che prevede l'imputazione a capitale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili: da tale operazione, spesso definita di natura puramente contabile, consegue in realtà per i soci l'assoggettamento al regime vincolistico del capitale di una somma altrimenti diversamente e più liberamente disponibile, il che, a ben vedere, è lo stesso effetto raggiunto dall'immediato utilizzo (mediante imputazione a capitale) del sopraprezzo versato ma non ancora risultante quale riserva da un bilancio approvato.

Pertanto, anche nel caso di aumento di capitale a titolo gratuito, il riferimento, contenuto negli artt. 2442 e 2481-ter cod. civ., all'iscrizione in bilancio delle riserve e degli altri fondi utilizzabili per l'imputazione al capitale, va inteso, in caso di apporti in denaro, nel senso sostanziale della idoneità delle poste utilizzate ad essere raffigurate nelle riserve del bilancio da approvare a fine esercizio, ma non della concreta iscrizione in un bilancio già approvato; le suddette norme, infatti, a differenza di quanto previsto dall'art. 2442 cod. civ. in caso di emissione di obbligazioni, non contengono alcun riferimento all'ultimo bilancio approvato.

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