101 - Determinazione del prezzo di emissione delle azioni negli aumenti di capitale sociale a pagamento


Massima

25 novembre 2008

E' legittima la deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento, con la quale l'assemblea straordinaria demandi all'organo amministrativo, anche con facoltà di delega a singoli amministratori, la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento, senza che ciò costituisca delega di aumento di capitale agli amministratori ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.
Nei soli casi di aumento con esclusione o non spettanza del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ., è tuttavia necessario, affinché non si configuri una delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., che la deliberazione assembleare di aumento, ove non determini il prezzo di emissione in modo puntuale, stabilisca un criterio di determinazione del prezzo o quanto meno un limite minimo del prezzo, rispetto ai quali possa essere rilasciato (salva unanime rinuncia della totalità dei soci) il parere di "congruità" di cui all'art. 2441, comma 6 cod. civ., o l'attestazione di "corrispondenza" di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ.

Motivazione

La massima si occupa della qualificazione delle delibere assembleari di aumento di capitale con cui si deleghi all'organo amministrativo la determinazione del puntuale prezzo di emissione delle azioni, e recepisce, sul tema, gli esiti ormai consolidati della migliore dottrina e delle (peraltro non numerosissime) pronunce giurisprudenziali, esiti, peraltro, già sottesi alle riflessioni contenute nella Massima n. 8 del 23 marzo 2004.

I problemi affrontati dalla massima consistono, come si è detto, in problemi di natura qualificatoria. La legittimità della delibera assembleare di delega agli amministratori della facoltà di determinare il prezzo di nuove emittende azioni non può infatti di per se stessa esser messa in discussione. Si tratta, piuttosto, di stabilire se una siffatta delibera debba esser qualificata alla stregua di una delega di aumento di capitale all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., o se invece essa possa esser qualificata come una delibera di aumento di capitale di per sé completa e perfetta, con ciò considerando la determinazione del prezzo di emissione come momento meramente esecutivo dell'operazione di aumento di capitale.

In realtà, la scelta della più appropriata risposta a tale interrogativo dipende a sua volta dalla individuazione di quelli che, più in generale, si ritengano esser gli elementi costitutivi imprescindibili della fattispecie "delibera di aumento di capitale". Ed è appena il caso di sottolineare come notevoli siano le conseguenze dell'opinione che si voglia sul punto condividere: ove una determinata delibera assembleare di aumento di capitale dovesse esser considerata come rilascio di delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., anziché come delibera di aumento di capitale completa e perfetta, da un lato ad essa dovrebbe applicarsi una disciplina non necessariamente uguale a quella propria delle delibere di aumento di capitale vere e proprie (ad esempio in relazione ai termini per la sua esecuzione o alle maggioranze richieste), e dall'altro lato alle successive determinazioni degli amministratori dovrebbero applicarsi le disposizioni codicistiche relative alle delibere di modifica statuaria (verbale per atto pubblico, iscrizione presso il Registro delle Imprese, ecc.).

Ebbene, la massima, come regola generale, fa propria la tesi secondo cui il prezzo di emissione delle azioni non rappresenta necessariamente un elemento costitutivo della delibera di aumento di capitale. Pertanto, il mandato conferito dall'assemblea agli amministratori per la determinazione di detto prezzo non darà necessariamente luogo a delega ex art. 2443 cod. civ., potendo semplicemente dare luogo - ad anzi dando nella normalità dei casi luogo - ad un mandato che si riferisce al momento ed alle modalità della esecuzione di una delibera già perfetta di aumento di capitale. Con il che, aggiunge la massima, nessun ostacolo nemmeno si pone alla ulteriore delega della scelta in punto determinazione del prezzo di emissione delle azioni da parte dell'eventuale Consiglio di Amministrazione a favore di singoli suoi singoli componenti, non trattandosi di decisione coperta da alcuna riserva di competenza collegiale.

La tesi, solida anche nella prassi, poggia su almeno tre considerazioni. In primo luogo, nessuna disposizione di legge impone in via generale che sia l'assemblea a determinare il prezzo di emissione delle azioni di compendio di un aumento di capitale; in secondo luogo, fintanto che l'aumento di capitale rispetti il diritto di opzione, la misura del prezzo di emissione rimane tendenzialmente neutra per il socio; in terzo luogo, ed infine, la determinazione del prezzo di emissione non incide in via diretta sulla modifica statutaria cui l'aumento di capitale dà luogo, e quindi il mandato per la sua puntuale determinazione non implica una spogliazione (che invece è propria della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.) da parte dei soci ed a favore degli amministratori della competenza, appunto, a modificare lo statuto.

La soluzione, proprio per le considerazioni testè svolte, deve invece esser parzialmente diversa laddove la delibera di aumento di capitale contempli l'esclusione o la non spettanza dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ.. Infatti, in primo luogo, le disposizioni codicistiche richiedono in tali ipotesi che la deliberazione di aumento di capitale "determin[i] il prezzo di emissione delle azioni"(art. 2441, comma 5), ed in secondo luogo - e soprattutto - la misura del prezzo di emissione costituisce nei casi ora discussi un elemento determinate per le valutazioni degli attuali soci, poiché esso costituisce, volendo usare una espressione di estrema sintesi, il corrispettivo del sacrificio del loro diritto di opzione; ed è proprio in virtù di una siffatta funzione "compensatoria" che il prezzo di emissione delle azioni deve rispettare i parametri e criteri stabiliti dal legislatore e deve essere condiviso, nel contesto della deliberazione di aumento di capitale, da un organo indipendente (collegio sindacale o società di revisione: art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ.).

Peraltro, il fatto che negli aumenti di capitale senza opzione il prezzo delle azioni assolva ad una siffatta funzione "compensatoria" consente di interpretare la prescrizione che la delibera di aumento di capitale determini il prezzo di emissione delle azioni nel senso di ritenere sufficiente che essa stabilisca, anziché il prezzo puntuale, anche solo un criterio di determinazione o un limite minimo del prezzo stesso, idoneo ad assicurare che la funzione compensativa più volte menzionata sia assicurata già al momento della delibera assembleare. Ciò che rimane imprescindibile, affinché la determinazione assembleare non debba qualificarsi come delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., è che il criterio o il limite minimo del prezzo determinato dall'assemblea permetta al soggetto competente di rilasciare il parere di congruità di cui all'art. 2441, comma 6 cod. civ. o l'attestazione di corrispondenza di cui all'art,. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ. (peraltro a loro volta rinunziabili con il consenso della totalità dei soci), dal momento che è con tale parere che si completa il presidio - che deve sussistere al momento della "delibera di aumento di capitale" e non soltanto al momento della esecuzione di esso - previsto dal legislatore a tutela del sacrificio subito dai soci attuali.

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