II. Aggiornamento temporale della situazione patrimoniale nella riduzione del capitale sociale per perdite


Massima

16 gennaio 2001

Si reputa legittima una deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ., assunta sulla base del bilancio d'esercizio o di una situazione patrimoniale infrannuale, riferiti ad una data non anteriore a quattro mesi rispetto alla deliberazione medesima (oppure a sei mesi, qualora, per il bilancio d'esercizio, ricorrano i presupposti del rinvio ai sensi dell'art. 2364, comma 2, ultima frase cod. civ.), fermo restando l'obbligo degli amministratori di valutare, caso per caso, se eventi successivi alla data di riferimento esigano la redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata.

Motivazione

Le deliberazioni assunte ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. si devono basare su un documento contabile (bilancio d'esercizio o situazione patrimoniale) il cui grado di aggiornamento rispetto alla data della riunione assembleare è stato oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali.

Qualora la deliberazione venga presa in base al bilancio d'esercizio, si ritiene idoneo il termine fissato dalla legge per l'approvazione del medesimo, stabilito in via ordinaria in quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2364, comma 2 cod. civ.. In tal senso si esprimono in modo quasi unanime la dottrina e la giurisprudenza (l'opposta tesi sostenuta in passato in sede onoraria dal Tribunale di Milano, oltre ad essere stata parzialmente disattesa dallo stesso tribunale, non è poi stata accolta dalla Corte di secondo grado (cfr., ad es., Corte Appello Milano 21 marzo 1988, in Le Società , 1988, 651 ss.).

L'idoneità del termine di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio, inoltre, può essere affermata anche nelle ipotesi di rinvio (entro i sei mesi dalla chiusura) di cui all'art. 2364, comma 2, ultima frase cod. civ.. In tale ultimo caso, si ritiene legittima la deliberazione ex artt. 2446 e 2447 c.c. qualora essa sia assunta contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Qualora a base delle deliberazioni in oggetto non venga posto il bilancio d'esercizio, bensì una situazione patrimoniale riferita ad una data diversa dalla chiusura dell'esercizio sociale, non si ritiene possibile fissare a priori un termine rigido svincolato da ogni riferimento normativo.

Può essere invece accolta l'interpretazione secondo la quale si applica per analogia lo stesso termine (implicitamente desumibile dall'art. 2446, comma 2 cod. civ., laddove menziona "l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio") di quattro mesi previsto dall'art. 2364, comma 2 cod. civ., per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

A conferma di questa impostazione, oltre alle numerose argomentazioni messe in luce dalla dottrina quasi unanime e dalla giurisprudenza maggioritaria, va aggiunta la scelta del legislatore degli ultimi anni di utilizzare il medesimo termine per la situazione patrimoniale in caso di fusione e di scissione, ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ..

L'esigenza di tenere in considerazione, caso per caso, eventi verificatisi dopo la data di riferimento del bilancio o della situazione patrimoniale, giustamente messa in luce da dottrina e giurisprudenza, implica una valutazione di merito, cui sono tenuti gli organi di amministrazione e di controllo, non sindacabile sul piano della verifica delle condizioni di legittimità della deliberazione.

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