62 - Computo del termine per l'opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini


Massima

21 giugno 2005

Decorsi 60 giorni dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese delle relative deliberazioni, l'atto di fusione (o di scissione) può essere ricevuto (e quindi depositato per l'iscrizione), pur non essendo trascorso l'ulteriore periodo di cui il termine per l'opposizione dei creditori sarebbe maggiorato in caso di applicazione della sospensione feriale.

Motivazione

La massima intende chiarire che, allo stato, la dibattuta questione dell'applicazione della sospensione feriale prevista dalla l. 742/1969 al termine previsto dall'art. 2503 cod. civ. non può considerarsi ostativa alla ricevibilità dell'atto, da parte del notaio.

La tesi dell'applicazione della sospensione feriale al periodo di due mesi (ora 60 giorni) di cui al predetto art. 2503 cod. civ. è stata indicata al registro delle imprese di Milano dal Giudice del registro medesimo, con direttiva in data 5 luglio 2000. La posizione del magistrato traeva spunto da orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale; si trattava in particolare: (i) della sentenza 2 febbraio 1990 n, 49, che affermava l'illegittimità dell'art. 1 l. 742/1969, "nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di 30 giorni di cui all'art. 1337 cod. civ., per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio"; (ii) della sentenza 4 giugno 1993, n. 268, in materia di mutamento di destinazione d'uso dell'immobile locato operato dal conduttore, secondo cui "la locuzione termini processuali (di cui alla l. 742/1969) deve essere intesa nel senso di ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto".

Queste indicazioni della Consulta sono state considerate affermative di un principio generale di tutela delle "ragioni della difesa", tale da ampliare, in sintesi, l'espressione "termini processuali" (sospesi durante il periodo feriale, ai sensi della l. 742/1969) ad alcuni termini "sostanziali", quali sono quelli introduttivi del processo.

Per quanto relative a materie diverse dal diritto commerciale, le indicazioni della Corte Costituzionale hanno inciso anche sulle vicende delle società. La Corte di Cassazione, con la sentenza della I sezione del 28 maggio 1991, n. 6041, riconosceva così la sospensione, nel periodo feriale, del termine di 30 giorni di cui all'art. 2527, comma 3 cod. civ., previsto per l'opposizione all'esclusione del socio dalla cooperativa; quindi con la sentenza (sempre della I sezione) del 18 aprile 1997, n. 3351, venne dalla Corte suprema affermato che la sospensione feriale si applica anche al termine di tre mesi previsto dall'art. 2377 cod. civ. per l'impugnazione della delibera di società per azioni.

Questa serie di precedenti, pur brevemente riassunta, ha evidentemente orientato l'indicazione del Giudice del registro milanese, indicazione che - di fatto - ha modificato la prassi già in vigore, della cui legittimità non si era fino a quel momento dubitato.

L'odierna esigenza di puntualizzare i termini del complesso problema (quantomeno sotto il profilo della ricevibilità dell'atto, e così della responsabilità disciplinare notarile) trae spunto, essenzialmente, da tre ordini di ragioni: (i) da una parte, l'intervenuta disciplina legislativa, finora carente, del procedimento scaturente dall'opposizione ai sensi dell'art. 2503 cod. civ., con le prime valutazioni della dottrina; (ii) in secondo luogo, la constatazione, sul tema, di comportamenti non uniformi, da parte dei diversi uffici del registro delle imprese sparsi sul territorio nazionale; (iii) da ultimo - ma solo in senso espositivo - la constatazione che il Giudice del registro delle imprese di Milano attualmente in carica, con proprio provvedimento n. 59/04 del 7 novembre 2004, ha ritenuto di disattendere, come si dirà, il precedente parere del 5 luglio 2000.

L'intervento legislativo di cui si é fatto cenno é rappresentato dagli artt. 33 e - per rinvio - 25 e seguenti d.lgs. 5/2003; la prima norma indicata dispone l'applicazione delle altre (relative al "procedimento in Camera di Consiglio") alle istanze di cui all'art. 2503, comma 2 cod. civ..

La dottrina finora espressasi ritiene di cogliere, in queste disposizioni, chiarimento del precedente dubbio riguardante la natura giudiziale oppure stragiudiziale dell'opposizione stessa; e la distinzione è di sicura rilevanza, perché dall'eventuale riconoscimento della natura stragiudiziale discenderebbe, naturalmente, l'esclusione dell'intera problematica della sospensione feriale.

I primi commentatori, tuttavia, pervengono - su questo tema - a conclusioni diametralmente opposte: da parte di alcuni, che riferiscono il termine istanza, usato negli artt. 25 e 33 d.lgs. 5/2003, alla proposizione dell'opposizione da parte del creditore, si afferma il carattere necessariamente giudiziale della stessa; di converso, altra opinione ritiene che l'istanza (e così l'intero procedimento disciplinato dal d.lgs. 5/2003, sia quella eventualmente proposta dalla società che abbia ricevuto, in via stragiudiziale, l'opposizione; e ciò al fine di ottenere dal Tribunale il provvedimento che - a ragione dell'infondatezza dell'opposizione, oppure per effetto della prestazione di idonea garanzia da parte della società - dispone ugualmente l'eseguibilità della fusione (si è parlato, con efficacia, di "reazione camerale della società all'opposizione").

La tesi da ultimo esposta appare meritevole di una certa considerazione, e non può escludersi che essa abbia ad affermarsi definitivamente: coniuga infatti l'interesse del creditore alla semplificazione dell'opposizione con quello della società ad evitare il ritardo derivante dalla sospensione feriale. Gode inoltre di un supporto testuale rilevante, posto che il ripetuto art. 33 d.lgs. 5/2003 - nel disporre l'applicazione del procedimento ivi regolato anche alla riduzione effettiva del capitale - fa riferimento all'art. 2445, comma 4, c.c.; tale disposizione tratta del provvedimento del tribunale inteso a consentire la riduzione, pur in presenza dell'opposizione, la quale ultima è invece presa in considerazione al comma ter­zo; e non può essere trascurato che, in materia di opposizione alla fusione, l'art. 2503 cod. civ. rinvia proprio all'art. 2445, comma 4, c.c.

È poi vero che autorevole dottrina, nel commentare la stessa novella, conclude nel senso del "carattere preventivo e cautelare" del procedimento di opposizione disegnato dal legislatore: e questa qualificazione potrebbe ulteriormente rilevare sul tema in discussione, posto che - secondo le disposizioni degli artt. 1 e 3 l. 742/1969 - la sospensione feriale riguarda la giurisdizione ordinaria e non è comunque applicabile alle cause di cui all'art. 92 r.d. 12/1941 (Ordinamento giudiziario), tra le quali si annoverano appunto i procedimenti cautelari.

Il presente intervento trae ulteriori motivazioni, come si accennava, dall'avvenuto accertamento, facilmente comprovabile, della diversa posizione che, sul tema, i vari responsabili degli uffici del registro imprese hanno ritenuto di assumere: se a Milano - salvo quanto segue - a fare data dal 5 luglio 2000 era diventato sostanzialmente impossibile iscrivere un atto di fusione senza "conteggiare" i 46 giorni della sospensione feriale, altri registri delle imprese non ritengono affatto sospeso il termine.

Si diceva, infine, che lo spunto al presente intervento deriva dalla constatazione che lo stesso organo giudiziario (seppur fisicamente impersonato da altro magistrato), da cui é stato rilasciato il parere del 5 luglio 2000, si é ora determinato in senso del tutto contrastante col parere stesso; il Giudice del registro di Milano, con provvedimento n. 59/04 in data 7 novembre 2004, ha infatti ordinato al Conservatore del registro delle imprese (che aveva opposto rifiuto, appellandosi proprio al parere del 2000) di iscrivere un atto di fusione per la cui stipula (e relativa richiesta di iscrizione) non si era tenuto conto della sospensione feriale.

I vari motivi dedotti dal notaio ricorrente sono stati condivisi dal Giudice del registro, che afferma in particolare essere "errati gli impugnati provvedimenti, nella parte in cui suppongono l'applicabilità della sospensione feriale dei termini (l. 742/1969), e ciò in quanto tale normativa si riferisce solo ai termini processuali correlati ad attività di giurisdizione ordinaria, e, quindi non ai termini de quo".

Quanto finora rappresentato rende evidente la complessità della materia; alla sua delicatezza potrebbe concorrere, persino, il disposto dell'art. 2629 cod. civ., che dispone le sanzioni nei confronti degli amministratori che - in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori - effettuano fusioni o scissioni cagionando danno ai creditori stessi. Se é probabile che (a valle del nuovo d.lgs. 5/2003, il quale, come si diceva, ha finalmente disciplinato il procedimento) siano imminenti ulteriori interventi di dottrina e di giurisprudenza sul tema, ciò non esime, allo stato, dalla presa di posizione che risulta dalla massima. Il principio ivi esposto é coerente con il carattere controverso della materia, non potendosi imputare alla responsabilità disciplinare del notaio scelte per le quali siano del tutto carenti omogenee indicazioni della legge, della giurisprudenza e della dottrina.

L'inapplicabilità di sanzioni disciplinari é poi confermata dalla verifica dei contenuti delle disposizioni sanzionatorie astrattamente invocabili: ci si intende riferire all'art. 28 (con riferimento alla stipula dell'atto di fusione) e all'art. 138-bis (con riferimento alla sua iscrizione al registro delle imprese) l. not. Con riferimento alla sanzione per la stipula, l'esposizione che precede vale ad escludere che si tratti di atto espressamente proibito dalla legge, o manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico. Con riferimento alla sanzione per il comportamento che si realizza con l'iscrizione al registro imprese, senza neppure invocare il carattere non manifesto della (presunta) inesistenza delle condizioni di legge, é sufficiente rilevare che la norma in questione (art. 138-bis l. not.) si riferisce alle sole deliberazioni ed agli atti costitutivi, non potendosi quindi in alcun modo applicare all'atto di fusione, per incorporazione o propria, o di scissione.

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