Codice Civile art. 2629


OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI
1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. (Articolo così modificato dal Dlgs 61/2002).

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