XII - Modalità di soddisfazione del concambio nella fusione e nella scissione


Massima

20 novembre 2001

Il concambio, nelle fusioni per incorporazione e nelle scissioni a favore di società preesistenti, può essere soddisfatto sia con l'assegnazione di azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale deliberato a servizio della fusione o della scissione dalla società incorporante o beneficiaria, sia attraverso altre modalità, quali l'assegnazione di azioni proprie o la ridistribuzione di azioni del capitale della società incorporante o beneficiaria, con conseguente riduzione della partecipazione dei soci originari.

Motivazione

Il concambio si soddisfa normalmente mediante l'aumento del capitale della società incorporante (o beneficiaria) in misura tale da ottenere le azioni da assegnare ai soci della società incorporanda (o scissa); è peraltro pacifico che il concambio si possa soddisfare mediante l'attribuzione di azioni proprie in portafoglio, ovvero con azioni della società incorporante possedute dalla stessa società incorporanda (fattispecie che si verifica in particolare nella fusione inversa), fermo restando il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504-ter cod. civ..

È inoltre legittimo realizzare il concambio tenendo fermo l'importo del capitale della società incorporante (o beneficiaria), annullando tutte le azioni in circolazione, rimettendole integralmente e ridistribuendole fra i soci originari e nuovi, sulla base di un rapporto di cambio non solo delle azioni della società incorporanda (o scissa) con azioni della società incorporante (o beneficiaria) ma anche delle vecchie azioni della stessa società incorporante (o beneficiaria) con (un numero inferiore di) nuove azioni della stessa società.

Detto meccanismo non altera infatti il rapporto fra soci originari e nuovi, né la proporzione in cui gli stessi partecipano al capitale della società incorporante (o beneficiaria) e quindi non incide sui rispettivi diritti sociali.

La riduzione del valore nominale della partecipazione dei soci originari non lede infatti il loro diritto soggettivo al mantenimento delle proporzioni determinate dal concambio ed è la conseguenza dell'approvazione dell'operazione di fusione (o scissione) secondo le modalità stabilite nel progetto; delibera che può ovviamente essere adottata a maggioranza salva la verifica che, applicandosi il concambio, nessuna partecipazione venga di fatto annullata e salva, eventualmente, l'adozione di meccanismi idonei ad evitare tale estrema conseguenza.

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