27 - Presupposti per l'applicazione dell'art. 2501 sexies ultimo comma cc


Massima

22 marzo 2004

L'affidamento agli esperti, incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio (di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 2501-sexies cod. civ.) dell'incarico di redigere altresì la relazione di stima del patrimonio della o delle società di persone a norma dell'art. 2343 cod. civ. contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2501-sexies cod. civ., presuppone:

a) che almeno una delle società partecipanti alla fusione sia una società di persone

b) che la società risultante dalla fusione, nel caso di società di nuova costituzione, sia una società di capitali ovvero, nel caso di società preesistente, sia una società di capitali che, per effetto della fusione, aumenti il proprio capitale.

Non è quindi necessaria la relazione di stima nel caso di incorporazione in società di capitali preesistenti di società di persone interamente possedute o nel caso in cui non si proceda ad aumento di capitale della incorporante società di capitali stante l'identità soggettiva e quantitativa delle compagini sociali.

Nel caso di incorporazione in società di capitali di società di persone nella quale i soci della incorporante assicurino le azioni o quote da assegnare in concambio ai soci della società di persone incorporata mediante "restringimento" delle loro partecipazioni nella società incorporante di capitali si farà luogo alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ma gli stessi non saranno tenuti alla relazione di stima del patrimonio della società a norma dell'art. 2343 cod. civ. in quanto tale relazione presuppone necessariamente una imputazione del conferimento a capitale sociale e/o a sovrapprezzo.

Motivazione

L'art. 2501-sexies, comma 7 cod. civ., affida all'esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, anche la stima del patrimonio della società di persone ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. allorché si tratti di una "ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali".

La norma recepisce un orientamento giurisprudenziale e dottrinale sviluppatosi prima della riforma e soddisfa l'esigenza di assicurare il principio di formazione "valoristicamente corretta" del capitale sociale anche in sede di fusione, al pari di quanto avviene in sede di conferimento ed in analogia a quanto già disponevano le norme in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali (vecchio art. 2498, comma 2 cod. civ. e nuovo art. 2500-ter, comma 2 cod. civ.).

In altre parole, tanto in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, quanto in caso (ad esempio) di una fusione di due società di persone in una società di capitali di nuova costituzione, è necessario verificare che il valore del patrimonio delle società di persone - formatosi senza l'osservanza delle norme sui conferimenti delle società di capitali e contabilmente raffigurato senza l'integrale osservanza delle norme sul bilancio dettate per le società di capitali - sia effettivamente almeno pari al capitale sociale che viene attribuito alla società di capitali risultante dalla trasformazione o dalla fusione.

La delimitazione della fattispecie, tuttavia, pecca per eccesso, giacché non in tutte le "ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali" si verificano i presupposti che giustificano l'applicazione della stima ex art. 2343 cod. civ.. Appare quindi incongruo interpretare la norma in modo tale da estendere la perizia di stima ad ipotesi nelle quali non si verificano né gli elementi della fattispecie "ordinaria" (quella cioè degli artt. 2343 e 2465 cod. civ.), né la ratio che impone tale tutela al di là della fattispecie ordinaria. Il che si verifica ogniqualvolta non viene "creato" o "aumentato" il capitale sociale di una società di capitali mediante l'imputazione di valori derivanti dal patrimonio di una società di persone. Non è infatti mai richiesta la perizia ex art. 2343 cod. civ. in ipotesi in cui non si formi un nuovo capitale, né potrebbe del resto assumere alcun senso l'attestazione peritale secondo la quale il valore dei conferimenti [rectius: del patrimoni della società di persone] "è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale", posto che tale determinazione non avrebbe nemmeno luogo.

Ciò porta a dire, come si afferma nella massima, che all'esperto ex art. 2501-sexies cod. civ. non viene affidata la perizia ex art. 2343 cod. civ. allorché, pur trattandosi di "ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali", la società risultante dalla fusione sia: (a) una società di persone; (b) una società di capitali preesistente che non aumenta il capitale sociale.

Le medesime argomentazioni ed affermazioni sono infine da estendere, mutatis mutandis, alle analoghe ipotesi di scissione, alla quale l'art. 2501-sexies cod. civ. si applica in virtù del rinvio di cui all'art. 2506-ter, comma 3 cod. civ.. E' invece diversa questione, della quale non ci si occupa in questa sede, se sussistano altre ipotesi, diverse da quelle considerate dall'art. 2501-sexies, comma 7 cod. civ., nelle quali debba considerarsi necessaria la relazione di stima ex art. 2343 cod. civ. nell'ambito di operazioni di fusione o scissione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "27 - Presupposti per l'applicazione dell'art. 2501 sexies ultimo comma cc"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti