XI - Derogabilità termini per le delib. di fusione e scissione, computo dei termini per la situazione patrim. di fusione e per bilancio d'esercizio


Massima

24 luglio 2001

Nell'ambito della procedura di fusione o scissione:
  • i termini di cui agli artt. 2501-bis e 2501-sexies cod. civ., disposti nell'interesse dei soci, sono derogabili per unanime consenso degli stessi, fermo restando che, in caso di mancata deroga da parte dei soci, ciascun termine decorre dal verificarsi dell'evento assunto come dies a quo (iscrizione del progetto nel registro delle imprese, per il termine di un mese di cui all'art. 2501-bis cod. civ., e deposito dei documenti presso la sede sociale, per il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501-sexies cod. civ.);
  • il termine di sei mesi, previsto dall'art. 2501-ter cod. civ. quale limite massimo per l'utilizzo del bilancio di esercizio in luogo della situazione patrimoniale infrannuale, così come il termine di quattro mesi previsto per quest'ultima, sono rispettati se, entro la loro scadenza, ha luogo il deposito del progetto nella sede delle società, così come dispone la legge; gli amministratori, qualora tale deposito preceda quello presso il registro delle imprese disposto dall'art. 2501-bis cod. civ., devono procedere a tale adempimento senza indugio.

Motivazione

La prima parte della massima ribadisce un principio già affermato dal Tribunale di Milano; appare opportuno confermarne la validità in considerazione della nuova formulazione dell'art. 2501-bis] cod. civ., in particolare sottolineando che la nuova disposizione, seppur di diverso tenore ("tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese"), non ha certamente modificato la ratio di questi termini dilatori, che restano di esclusivo interesse dei soci; d'altra parte il nuovo testo dell'art. 2501-bis riecheggia fortemente il disposto del (pure ritenuto derogabile) art. 2501-sexies cod. civ. ("Devono restare depositati ... durante i trenta giorni che precedono l'assemblea ... "), e ciò conforta l'interpretazione indicata.

La possibilità che la situazione patrimoniale di fusione o scissione venga sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio è espressamente consentita dal terzo comma dell'art. 2501-ter cod. civ., che ne dispone l'idoneità purché l'esercizio stesso non sia stato chiuso oltre sei mesi prima del deposito in società del progetto. La massima, nel replicare, apparentemente, l'indicazione legislativa, intende in realtà fornire un contributo a riguardo dell'ordine con il quale possono essere compiuti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-bis e 2501-sexies cod. civ., specie in relazione al rispetto del termine di cui al predetto art. 2501-ter cod. civ. ai fini dell'utilizzo del bilancio di esercizio (e lo stesso dicasi, mutatis mutandis, per il termine di quattro mesi previsto per la situazione patrimoniale di fusione).

Il legislatore non prevede che il deposito presso il registro delle imprese preceda quello in società; la giurisprudenza onoraria milanese, nel primo intervento immediatamente successivo al d.lgs. 22/1991, forniva alcuni elementi sui limiti temporali del procedimento, fra l'altro affermando che "la successione degli articoli ... fa supporre che il secondo dei depositi (quello presso la sede) debba avvenire contemporaneamente o dopo il primo" (quello presso il registro delle imprese), nella prospettiva di evitare la fruizione di un periodo ad libitum.

La corretta preoccupazione dei giudici milanesi deve tuttavia trovare soddisfazione nel rispetto delle indicazioni legislative, che senza dubbio affermano, per l'utilizzo del bilancio di esercizio, la sufficienza del solo deposito, nel termine previsto, presso la sede sociale. Il terzo comma dell'art. 2501-ter cod. civ. appare effettivamente coerente con il normale iter di formazione del progetto: esso nasce infatti nell'ambito dell'organizzazione interna delle società partecipanti, in esito a determinazione dell'organo amministrativo, che assume le forme della deliberazione consiliare nei casi in cui l'amministrazione è rimessa ad organo collegiale. Da questa determinazione deriva, contestualmente alla sottoscrizione del progetto ed avendo gli amministratori cura di provvedere all'approntamento di tutti gli altri documenti previsti all'art. 2501-sexies cod. civ., il concretarsi della situazione prevista da tale norma, cui - logicamente e nel minor termine necessario - deve seguire, anche per gli effetti di cui all'art. 2503 cod. civ., il deposito presso il registro delle imprese.

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