64 - Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione


Massima

22 novembre 2005

Nella fusione propria, qualora sulle azioni o sulle quote delle società che partecipano all'operazione gravino diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società risultante dalla fusione.
Nella fusione mediante incorporazione, qualora sulle azioni o sulle quote delle società incorporande, oggetto di concambio, gravino diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società incorporante.
L'organo amministrativo della società di nuova costituzione o della società incorporante, nell'attuare il concambio, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo ed annotare nel libro soci l'esistenza dello stesso.

Motivazione

Le massime nn. 64 e 65 affrontano alcuni rilevanti problemi sostanziali che si presentano allorché sulle azioni o sulle quote delle società incorporate (nella fusione per incorporazione) o sulle azioni o quote delle società che partecipano ad una fusione propria gravino diritti reali di garanzia o di godimento; la massima n. 66 applica le soluzioni accolte in tema di fusione anche alla scissione.

Nel caso in cui le azioni o quote gravate da pegno o da usufrutto siano oggetto di concambio, deve ritenersi che tali diritti non si estinguono per effetto dell'operazione di fusione attraverso la quale le partecipazioni in società che si estinguono si sostituiscono partecipazioni nella società incorporante (sia che esse derivino da un aumento di capitale sia che esse provengano da una "restrizione-riduzione" delle partecipazioni dei soci della incorporante) o partecipazioni nella società risultante dalla fusione (nella fusione propria).

Tale conclusione può ricavarsi da una corretta valutazione della fatti specie alla luce degli interessi delle parti (soci e titolari di diritti reali di garanzia o di godimento) e da una applicazione analogico-estensiva delle norme dettate in tema di usufrutto (art. 1014, n. 3 cod. civ. - che prevede l'estinzione dell'usufrutto solo in caso di totale perimento della cosa - e, soprattutto, art. 1019 cod. civ. - per effetto del quale, in caso di perimento di cosa assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore).

Anche da tali norme si desume un principio generale in base al quale i diritti reali di garanzia o di godimento, gravanti su partecipazioni sociali, nel caso in cui dette partecipazioni vengano, per vicende inerenti alla società partecipata, a "modificarsi" o ad "estinguersi" con attribuzione di un concambio (e cioè con attribuzione di partecipazioni in un'altra società formalmente diversa da quella originaria che comunque esprimono lo stesso valore economico) continuano sulle azioni o quote che "sostituiscono" quelle originarie. La vicenda societaria qualificabile come fusione non deve infatti incidere sul rapporto tra socio e creditore pignoratizio o usufruttuario arricchendo il primo a danno dei secondi in presenza di un concambio, a meno che questo non sia imposto da un interesse sociale di più alto livello.

In altri termini, opera qui un fenomeno di surrogazione reale per effetto del quale il diritto di usufrutto o di pegno permane invariato, anche per quanto attiene alla sua genesi causale e temporale, pur in presenza di una modificazione/sostituzione dell'oggetto del diritto: la vicenda societaria non altera le rispettive posizioni e i rispettivi interessi dei soggetti attivi e passivi del rapporto (socio da una parte, creditore o usufruttuario dall'altra).

Del resto, il principio trova puntuale applicazione in caso di aumento gratuito del capitale: il pegno e l'usufrutto si estendono anche alle azioni di nuova emissione, in quanto il valore economico della partecipazione, dopo l'aumento gratuito di capitale, è dato dalla somma del valore delle "vecchie" e delle "nuove" azioni (art. 2352, comma 3 cod. civ.).

Si deve quindi escludere che si renda necessaria una "nuova" manifestazione di volontà da parte del socio, volta a consentire il permanere o addirittura a ricostituire il diritto reale di usufrutto o di pegno, manifestazione di volontà peraltro frequente nella prassi per meri motivi tuzioristici.

Altro problema è quello inerente agli adempimenti pubblicitari da porre in essere per rendere conoscibile l'esistenza dei diritti di usufrutto o di pegno sulle quote o sulle azioni assegnate in concambio. A questo proposito è ragionevole ritenere che, in sede di "emissione" delle azioni o delle quote assegnate in concambio, a cura degli amministratori, vadano posti in essere gli adempimenti pubblicitari necessari in sede di costituzione dei rispettivi diritti reali (annotazione sui titoli, registrazione nei libri sociali e, se richieste, iscrizioni nel registro delle imprese). L'attuazione di questa forma pubblicitaria rientra nei poteri/doveri degli amministratori della società incorporante o della società risultante dalla fusione i quali, nell'emettere le partecipazioni date in concambio, hanno l'obbligo di conservare inalterata la situazione relativa alle partecipazioni concambiate esplicitando non solo l'identità del socio, ma anche quella dei titolari di diritti reali sulle stesse.

Alle stesse conclusioni si deve pervenire allorché si ritenga di potere ricostruire la vicenda "fusione" non già in termini "estintivi-traslativi" della società incorporata o delle società che confluiscono in un nuovo ente (fusione propria) bensì in termini di riorganizzazione di "enti" titolari di beni e rapporti che in definitiva fanno sempre capo (sia pure in via mediata) solamente a persone fisiche. In questa visione si dovrebbe parlare non già di "estinzione" di partecipazioni e di sostituzione con altre date in concambio, ma di "trasformazione" di invariate "partecipazioni" sociali che, pur modificandosi nel nome e nella struttura, rimangono pur sempre espressione della stessa posizione sostanziale.

È appena il caso di avvertire che sulle conclusioni raggiunte non incide il fatto che il diritto di voto nelle assemblee che hanno deliberato la fusione spettasse al socio o al creditore pignoratizio o all'usufruttuario e il modo in cui eventualmente tale diritto di voto sia stato esercitato (in senso cioè favorevole o sfavorevole alla fusione). L'attribuzione e l'esercizio del diritto di voto è volta sì a tutelare interessi del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario, ma non incide comunque sulla "permanenza" del diritto una volta attuata la fusione.

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