Codice Civile art. 2480


SEZ.V Delle modificazioni dell' atto costitutivo (sez. così sostituita dall' art.3 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366)- (MODIFICAZIONI DELL' ATTO COSTITUTIVO)


1. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale e' redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.
(art. così sostituito dall' art.3 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La quota può formare oggetto di espropriazione.
L' ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore.
Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all' incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall' aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.)

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