18 - Attribuzione statutaria del controllo contabile


Massima

18 marzo 2004

E' legittima, sia nella spa sia nella srl, la clausola statutaria che consente all'assemblea ordinaria la scelta se affidare il controllo contabile al collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Motivazione

Nelle spa la facoltà di inserire in statuto la previsione che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale costituisce una deroga al principio generale che attribuisce il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione e che determina il corrispondente obbligo di nomina, da parte dei soci, di tali soggetti. I soci hanno quindi la possibilità di optare per un sistema che costituisce un "minus" rispetto al regime ordinario di controllo contabile, perché concentra su un unico organo funzioni che la legge prevede siano esercitate da soggetti distinti.

Tenuto conto di ciò sembra legittima la clausola statutaria che, introducendo l'opzione per un regime o l'altro, da un lato contempla, come richiede l'art. 2409-bis cod. civ., la previsione statutaria del regime semplificato ma dall'altro consente di ritornare al modello (pur derogabile) legale. La clausola non comporta comunque l'attribuzione all'assemblea ordinaria del potere di determinare un radicale sovvertimento del modello organizzativo base in quanto non incide sul principio della separatezza strutturale tra funzione gestoria e funzione di controllo.

In presenza di tale clausola, la nomina del revisore contabile o della società di revisione da parte dell'assemblea ordinaria, con riattribuzione a detti soggetti dell'incarico di controllo contabile, come viceversa la delibera che assegni il controllo contabile ai sindaci non può peraltro determinare, implicitamente, una revoca dell'incarico al soggetto che in quel momento stia legittimamente eseguendo la funzione.

Medesimo principio vale per le srl, per le quali l'art. 2477 cod. civ. (come modificato dal D.Lgs. 37/2004) prevede che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale "se l'atto costitutivo non dispone diversamente". L'atto costitutivo/statuto può attribuire all'assemblea ordinaria la facoltà di optare per un sistema di revisione di livello superiore, nominando il revisore contabile o la società di revisione ovvero di optare per il livello minimo del controllo contabile in capo allo stesso organo di controllo della gestione.

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