17 - Varianti organizzative e modifiche dei sistemi di governo societario


Massima

Si reputa non conforme alla legge la previsione, nello statuto di una s.p.a., di più sistemi di amministrazione e controllo (tradizionale, dualistico, monistico) con scelta rimessa all'assemblea ordinaria: il cambiamento di sistema richiede, in ogni caso, una deliberazione modificativa dello statuto con i quorum minimi, il controllo di legalità e la pubblicità a tal fine richiesti dalla legge.

Si reputa conforme alla legge la previsione, nei patti sociali di una s.r.l., di diverse modalità operative dell'organo di amministrazione (amministrazione collegiale, disgiuntiva, congiuntiva), con scelta rimessa a decisione, anche extra-assembleare, dei soci, in quanto ciò non costituisce modifica dell'atto costitutivo.

Motivazione

Le varie opzioni organizzative offerte dalla riforma inducono a precisare i limiti entro i quali sia possibile lasciare aperte quelle opzioni, affidandone la risoluzione inizialmente all'atto costitutivo e dopo all'assemblea ordinaria, in sede di nomina delle cariche sociali, in luogo di una scelta definitiva ed unitaria compiuta nello statuto e mutabile soltanto mediante successiva deliberazione modificativa dello stesso ad opera dell'assemblea a ciò deputata.

Nella s.p.a., pur rimanendo pacifica l'ammissibilità della previsione di amministratore unico e consiglio di amministrazione con scelta rimessa all'assemblea ordinaria di nomina, non può viceversa ammettersi la previsione statutaria di diversi di sistemi di amministrazione e controllo compiutamente regolati, ad es. disciplinandosi accanto al modello tradizionale l'alternativa dualistica e/o monistica, con rinvio esplicito o implicito all'assemblea ordinaria per la successiva modifica della scelta iniziale, compiuta nell'atto costitutivo. Né potrebbe conseguentemente riconoscersi la conformità alla legge della deliberazione dell'assemblea ordinaria con cui, avvalendosi di una tale competenza apparentemente concessa dallo statuto, si mutasse l'opzione iniziale.

Ciò perché, mentre l'alternativa tra amministratore unico e consiglio di amministrazione attiene al piano della composizione e delle modalità operative dell'organo amministrativo, nelle diverse ipotesi qui considerate si incide profondamente sull'intera struttura organizzativa societaria, modificandosi non solo le competenze dei vari organi e i poteri/doveri dei relativi componenti, ma la stessa formula organizzativa di base fondata sulla radicale separazione tra funzione gestoria e funzione di controllo interno sulla gestione, con evidenti rilevanti riflessi sulla posizione dei soci. Nel qual caso non è sufficiente il consenso anticipato dei soci a tutte le varianti in opzione (si arriverebbe altrimenti a prefigurare l'ipotesi estrema ed assurda di uno statuto societario regolante la società nel tipo s.p.a. e nel tipo s.r.l., con rinvio all'assemblea ordinaria per la scelta tra le due strutture organizzative entrambe a priori approvate dai soci), dovendosi invece richiedere che una variazione organizzativa così radicale avvenga sempre secondo il procedimento, con i quorum, con i controlli di legalità e le forme di pubblicità richieste dall'ordinamento per le modifiche statutarie.

Una conferma della correttezza di tale impostazione si riscontra nell'art. 38 del Regolamento CE 2157/2001 sulla Società Europea (SE), forma di società azionaria - regolata in parte da norme comunitarie e in parte da norme nazionali - che ha rappresentato, nella riforma della s.p.a., la dichiarata fonte ispiratrice nella previsione dei modelli alternativi a quello tradizionale. Nella citata disposizione si precisa che la SE si organizza in un sistema dualistico o monistico "a seconda della scelta adottata dallo statuto".

Per contro, nella s.r.l. nulla osta a che l'alternativa tra amministratore unico e consiglio di amministrazione venga nell'atto costitutivo arricchita con le varianti dell'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva, rinviandosi di volta in volta alla decisione dei soci in sede di nomina per la scelta in proposito. E ciò perché una tale decisione modificherebbe non già le competenze dell'organo amministrativo bensì soltanto la sua struttura e le modalità del suo funzionamento, cioè le modalità di esercizio dei relativi poteri: ed allora, proprio come nel caso in cui si passi, sfruttando la tradizionale alternativa concessa da molti statuti, dall'amministratore unico al consiglio di amministrazione, quella decisione non è da intendersi quale modifica dell'atto costitutivo (pur dovendo essere debitamente pubblicizzata).

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