Codice Civile art. 2410


SEZIONE VII Delle obbligazioni - (EMISSIONE)
1. Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli amministratori.
2. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l' ultimo bilancio approvato.
Tale somma può essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale sino a due terzi del valore di questi;
2) quando l' eccedenza dell' importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l' ammortamento delle relative obbligazioni, fino all' estinzione delle obbligazioni emesse.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l' economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell' autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l' osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.)

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