Vittorioso esperimento dell'azione revocatoria. Il venditore deve restituire all'acquirente il prezzo pagato? (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 16614 dell'11 giugno 2021)

L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod.civ., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria non comporta certo nè l'invalidità nè l'inefficacia dell'atto sottoposto ad impugnativa da parte del creditore dell'alienante. Da questa banale considerazione scaturiscono conseguenze rilevanti anche in riferimento ai rapporti inter partes. Se infatti è appropriato riferire di come l'atto in relazione al quale sia stata con successo proposta l'azione pauliana sia inefficace nei soli confronti del creditore che l'abbia proposta, parimenti occorre concludere come ciò sia del tutto irrilevante per le parti dell'atto di alienazione che fosse stato posto in essere in frode dei diritti di costui. Ne segue come l'atto (in ipotesi: una vendita) possa ben definirsi perfettamente valido ed efficace tra le parti. Da ciò deriva ulteriormente di come il prezzo pagato non debba essere restituito dal venditore all'acquirente, quantomeno fino all'esito della fase esecutiva.

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