Violazione del divieto del patto commissorio e valutazione del concreto assetto causale delle negoziazioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27362 del 8 ottobre 2021)

L'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti.
(Nella specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il ritrasferimento, ossia il pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire).

Commento

(di Daniele Minussi)
Con la pronunzia qui in considerazione la S.C. ha affermato che, ai fini di ritenere sussistente la violazione del principio di cui all'art. 2744 cod.civ. è del tutto indifferente sia il profilo effettuale del negozio giuridico posto in essere (se cioè sortisca effetti reali ovvero semplicemente obbligatori), sia quello del tempo in cui abbia a verificarsi il trasferimento (o il ritrasferimento) del diritto sul bene oggetto di garanzia, sia il profilo soggettivo dei contratti che siano funzionalmente collegati allo scopo di fornire la garanzia reale. Ciò che conta è unicamente l'elemento causale e funzionale dell'atto ovvero dei plurimi atti volti a porre in essere lo scopo vietato dalla norma in considerazione. L'affermazione porta ad estreme conseguenze quanto già deciso dalle Sezioni Unite con la fondamentale pronunzia 3 aprile 1989, n. 1611 che ebbe ad abbandonare il criterio formalistico precedentemente seguito, fondato sull'interpretazione letterale dell'art. 2744 cod.civ., preferendo ad esso il criterio ermeneutico, basato invece sull'indagine funzionale dell'impianto negoziale posto in essere in concreto, dalle parti. Per tale via il divieto del patto commissorio e la conseguente sanzione di nullità radicale sono stati estesi a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore (ex multis cfr. Cass. Civ., Sez.II, 5 marzo 2010 n.5426; Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2003, n. 8411; Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2009, n. 437; Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2004, n. 18655).

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