Vincolo di destinazione. Trattamento tributario. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 10076 del 15 aprile 2024)

In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (così Sez. 5, Sentenza n. 8082 del 23/04/2020). Dal canto suo, Sez. 5, Sentenza n. 19167 del 17/07/2019 ha ribadito che “In tema di trust, l’imposta sulla successione e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.” (conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13 del 04/01/2021). È stato anche precisato (Sez. 5, Sentenza n. 16699 del 21/06/2019) che “poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario”.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, l'art.47 II comma della l. 286/2006 ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, La formula definitoria ha esteso il tributo alla costituzione "di vincoli di destinazione" patrimoniale, così introducendo una nuova imposta ai negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei medesimi. Ciò premesso, la S.C. precisa che l'imposta de qua non è dovuta al tempo della costituzione dell’atto istitutivo del vincolo. Esso infatti, proprio come quello meramente istitutivo del trust, deve intendersi come fiscalmente neutro, poichè è funzionale soltanto ad ottenere k'effetto segregativo. Diversamente è a dirsi per quanto attiene all’eventuale atto trasferimento finale del bene al beneficiario, poichè in tale momento si verifica quell'effettivo incremento patrimoniale che la legge ha inteso imporre fiscalmente.

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