Vendita a corpo o vendita a misura di beni immobili. Inconferenza rispetto al tema della identificazione del bene oggetto della vendita. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14592 del 26 maggio 2021)

La differenza tra vendita a corpo ed a misura attiene unicamente all'influenza dell'estensione del bene sul prezzo pattuito, mentre non produce effetti in ordine all'individuazione della cosa compravenduta, per la quale l'indicazione dei confini ha una funzione essenziale ove sia precisa e riscontrabile sul terreno; l'accertamento circa la ricorrenza dell'una ovvero dell'altra tipologia di vendita, rilevante allorché sia controversa tra le parti la prevalenza del criterio di riferimento costituito dalla indicazione di determinate particelle catastali ovvero di quello costituito dalla misura complessiva della superficie del fondo venduto, appartiene al giudice di merito ed è, pertanto, incensurabile in cassazione per violazione di norme di diritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La differenza tra vendita a corpo e vendita effettuata a misura ha a che fare unicamente con la determinazione del prezzo, non con l'individuazione concreta del bene, attingibile da altri parametri. E' questo il nucleo del ragionamento della S.C., in relazione ad una ipotesi afferente ad un avviso d'asta in cui il bene era indicato, oltre che in riferimento al numero di mappale catastale di riferimento, anche con l'estensione in metri quadrati, risultata tuttavia diversa da quella derivante dalla somma delle superfici catastali delle particelle medesime, come riportate nella banca dati dell'Agenzia del Territorio. In senso analogo, si veda Cass. civ. sez. II 1978/5045.

Aggiungi un commento