Società in nome collettivo. Esclusione di un socio. Criteri di valutazione ai fini della liquidazione della quota. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 24769 dell'8 ottobre 2018)

Ai fini della valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., va tenuto conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro.

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia in esame sposa la tesi del c.d. "metodo misto" ai fini della valutazione del valore della partecipazione sociale facente capo al socio. Dunque occorre tener conto non soltanto del valore dei cespiti patrimoniali che compongono il patrimonio sociale, ma anche dell'avviamento, vale a dire dell'attitudine a produrre reddito d'impresa. In questa direzione appare evidente l'esigenza che venga compilata una situazione patrimoniale straordinaria che valga a cristallizzare "i numeri" della società. Giova osservare, in via generale, come le conclusioni raggiunte dalla S.C. riguardino ogni ipotesi di cessazione del vincolo sociale limitatamente ad un socio, senza che abbia rilevanza la causa di tale effetto (se, cioè, in esito all'esclusione, come nella fattispecie, ovvero al recesso o alla morte del socio).

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