Sanatoria dell'atto invalido e indipendenza della valutazione dell'illecito disciplinare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26290 del 27 settembre 2025)

In tema di responsabilità disciplinare notarile, l’eventuale sanatoria, mediante conferma, dell’atto nullo per violazione delle disposizioni relative all’identificazione catastale, ai riferimenti alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione di conformità allo stato di fatto, quantunque idonea ad eliminare la causa di nullità, non incide sul momento consumativo dell’illecito disciplinare di cui all’art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913, ma unicamente sulla valutazione della gravità della condotta e della sanzione applicabile

Commento

(di Daniele Minussi)
Se dal punto di vista civilistico è evidente che la conferma di atto nullo ai sensi dell’ art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96 per difetto delle menzioni afferenti la c.d. coerenza oggettiva e soggettiva di cui all'art. 29 della legge 1985 n. 52 fa venir meno la causa di invalidità, rimane fermo, tuttavia, il fatto storico della stipulazione di un atto affetto dal vizio radicale di nullità. Tale considerazione implica che la condotta del pubblico ufficiale ben possa essere considerata sotto il profilo disciplinare, ai sensi dell'art. 28 l.n.. La pronunzia riecheggia Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 39403 del 10 dicembre 2021 che ebbe già ad osservare come il fatto storico di aver stipulato un atto palesemente invalido non possa essere fatto venir meno dalla eventuale sanatoria dello stesso, non essendo altresì possibile invocare da parte del notaio l'errore di diritto circa le conseguenze disciplinari.

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