Rinuncia all’usufrutto: non è donazione diretta, come tale sottoposta ai requisiti di forma di cui all'art.782 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 482 del 10 gennaio 2013)

La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto ex lege, non può essere considerata come una donazione, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sottolinea la portata causale della rinunzia all'usufrutto, atto meramente abdicativo. Rimane impregiudicato l'eventuale vantaggio in via puramente fattuale che potrebbe essere ritratto dal nudo proprietario.
Esso infatti non potrebbe dirsi avvantaggiato nè dalla rinunzia all'usufrutto neppure quale donazione indiretta (come tale assoggettabile ad imputazione ex se (art. 564 cod.civ.) ovvero a collazione in relazione ad una futura apertura della successione del rinunziante).

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