Regolamento condominiale contrattuale. Possibilità di introdurre limiti di godimento e destinazione delle proprietà individuali. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14377 del 23 maggio 2024)

Il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l’individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l’ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Dopo aver premesso che le limitazioni alle facoltà di godimento delle singole proprietà individuali facenti capo a ciascun condomino debbano rinvenire la propria fonte in un regolamento di origine contrattuale, vale a dire approvato all'unanimità (venendo a limitare diritti soggettivi che sarebbero non disponibili a semplice maggioranza) la pronunzia in commento precisa come, in materia, debba ritenersi vigente un principio di tassatività. Da escludersi pertanto interpretazioni di tipo estensivo ovvero analogico allo scopo di incrementare la compressione di situazioni soggettive che, stante la propria natura, non sono suscettibili di essere limitate se non con il consenso di ciascuno degli aventi diritto. In termini sostanzialmente analoghi, si vedaC ass. civile, sez. II 2017/5336.

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