I contratti normativi o contratti-tipo



Nell'ambito dei contratti (eventualmente) plurilaterali, la dottrina nota1 ha da tempo evidenziato l'esistenza di accordi connotati da una funzione normativa, idonei cioè a determinare l'insorgenza di regole, di precetti ai quali le parti dovranno uniformarsi o sottostare nel compimento di una determinata futura attività.

L'efficacia di questi accordi può essere interna (vale a dire esclusivamente tra gli stipulanti) nota2 . E' anche possibile che essa riguardi i rapporti da instaurare tra gli stipulanti e terzi. Si pensi ai contratti collettivi di lavoro, destinati a sortire effetto nei confronti anche di soggetti che non hanno partecipato alla stipulazione.

Nella specie evocata rientrano anche gli accordi c.d. direttivi, con i quali le parti si danno semplicemente reciproci consigli o raccomandazioni nota3.

Quali esemplificazioni della specie da ultimo citata è possibile evocare alcuni tipi di patto parasociale. I patti parasociali consistono in accordi in base ai quali alcuni o tutti i soci disciplinano aspetti determinati del rapporto tra essi medesimi o della loro condotta nell'ambito della vita della società o nei rapporti con i terzi (l'esercizio del diritto di voto, limiti al trasferimento delle azioni o delle quote, la nomina alle cariche sociali).

Ancora si può parlare di contratti normativi con riferimento al regolamento della comunione (art. 1106 cod.civ.) e del condominio (art. 1138 cod.civ.) nota4, ai contratti-tipo che scaturiscono dagli accordi fra le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e le organizzazioni della proprietà edilizia ai sensi del III comma dell'art.2, della legge 431/1998 nota5.

Può essere identificata una efficacia peculiare del contratto normativo?

Il punto definitorio fondamentale è, da un punto di vista generale, quello della speciale funzione di esso, quale contratto destinato a produrre non già un effetto immediato, bensì un'efficacia che si esplica in relazione a determinate future pattuizioni nota6. Si tratta cioè di un atto negoziale destinato a disciplinare future ed eventuali contrattazioni, conformandone il contenuto nota7. Ne segue che l'inadempimento è legato alla stipulazione di convenzioni che vengano concluse in maniera difforme da esso (Tribunale di Napoli 31/12/98 ). Da un punto di vista più specifico, il problema centrale è quello della vincolatività del contratto normativo rispetto a soggetti diversi dagli stipulanti. Ciò sia in relazione agli effetti diretti, sia agli effetti indiretti.

Come giustificare l'efficacia (diretta) erga omnes dei contratti di lavoro collettivi rispetto ai lavoratori non aderenti ad alcuna organizzazione sindacale, nell'inattuazione del sistema di cui all'art. 39 Cost. ?

Per quanto attiene agli effetti indiretti, speciali problematiche evocano i patti parasociali, ogniqualvolta siano idonei ad influenzare il funzionamento della società, con particolare riferimento alla formazione di volontà assembleari fittizie o alla determinazione della condotta degli organi amministrativi.

Note

nota1

Cfr. per tutti Ascarelli, Il contratto plurilaterale, in Studi in tema di contratti, Milano, 1952, p.146.
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nota2

Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1973, p.669.
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nota3

Secondo alcuni Autori (Ferrara, Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p.370 e Distaso, I contratti in generale, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1980, p.635) i meri accordi direttivi non vincolerebbero le parti a differenza di quanto accade per il contratto normativo vero e proprio. E' tuttavia evidente che che, qualora dovesse sostenersi l'assenza di vincolatività degli accordi direttivi, i medesimi non possiederebbero neppure natura giuridica (così rileva anche Cariota-Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, p.286). La differenza tra il contratto direttivo e quello normativo vero e proprio può probabilmente essere colta sotto un duplice profilo: a) nel diverso contenuto, generico e poco articolato per il contratto direttivo, più preciso e specifico nel contratto normativo vero e proprio (in questo senso Messineo, cit., p.677); b) nell'efficacia meramente interna dei contratti direttivi, laddove per i contratti normativi essa può essere tanto interna quanto esterna, a seconda della volontà espressa dalle parti (Guglielmetti, I contratti normativi, Padova, 1969, p.265 e Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani p.16).
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nota4

In giurisprudenza cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13632/10, contra, sia pure in base ad un orientamento ormai risalente nel tempo, si veda Messineo, cit., p.674, per il quale tali fattispecie non sono casi di contratto normativo, in quanto disciplinano non un futuro contratto, bensì il rapporto stesso già in atto.
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nota5

Oggi la dottrina maggioritaria (Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.227 e Genovese, Le condizioni generali del contratto, Padova, 1954, p.27) ritiene che il contratto-tipo sia sottospecie del contratto normativo: mentre quest'ultimo potrebbe limitarsi a contenere clausole di un futuro o di futuri contratti, il contratto-tipo racchiuderebbe, per definizione, l'intero schema contrattuale (Messineo, cit., p.679).
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nota6

Sottolinea nel contratto normativo il carattere di strumento negoziale di secondo grado rispetto ai singoli futuri contratti Betti, Teoria del negozio giuridico, Torino, 1950, p.290.
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nota7

Analogamente Messineo, cit., p.663.
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Bibliografia

  • ASCARELLI, Il contratto plurilaterale, Milano, Studi in tema di contratti, 1952
  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico, Napoli, 1955
  • DISTASO, Contratti in generale, Torino, Giur.sst.civ.comm. Bigiavi, II, 1980
  • FERRARA, Teoria dei contratti , Napoli, 1940
  • GENOVESE, Le condizioni generali del contratto, Padova, 1954
  • GUGLIELMETTI, I contratti normativi, Padova, 1969
  • MESSINEO, Contratto normativo, Milano, Enc.dir., 1962

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