Impugnazione del regolamento condominiale



Il regolamento condominiale è impugnabile da ciascun condomino dissenziente rispetto alla deliberazione con la quale esso è stato adottato, a norma degli artt. 1107 e 1138 cod.civ..

A questo proposito occorre ribadire che le norme del regolamento (quando esso non sia stato approvato all'unanimità, assumendo la vincolatività di un vero e proprio contratto) non possono in alcun modo menomare i diritti soggettivi di ciascun condomino quali risultano dagli atti d'acquisto. Si tratta infatti di situazioni soggettive afferenti alle parti di appartenenza esclusiva e non sulle parti comuni dello stabile nota1. Si aggiunga che, all'esito della novellazione dell'art.1138 cod.civ. da parte della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, è stato espressamente codificata l'illegittimità di vietare il possesso o la detenzione di animali domestici.

La limitazione dei diritti sulle parti di appartenenza esclusiva può avvenire solamente tramite un regolamento contrattuale nota2 fra il condomino proprietario e gli altri condomini, non potendo formare oggetto del regolamento condominiale in senso tecnico, dunque assunto a maggioranza. Le eventuali disposizioni su tali punti non potrebbero non essere affette da nullità, dunque inefficaci (Cass. Civ. Sez. II, 7630/90 ).

Una volta decorso il termine decadenziale nota3 di trenta giorni di cui all'art.1107 cod.civ. in difetto di azioni di impugnativa il regolamento esplica effetto non soltanto verso tutti i contitolari, bensì anche per gli eredi ed aventi causa dai singoli partecipanti.

Note

nota1

Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.586.
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nota2

Cfr.Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.508;Bigliazzi Geri- Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.339.
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nota3

Alcuni (tra gli altri Girino, Il condominio negli edifici, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.396) ritengono che tale termine non abbia natura decadenziale, con la conseguenza che ne sarebbe ipotizzabile sia la sospensione, che l'interruzione. Contra Marino, Scozzafava, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.494; Candian, Decadenza e prescrizione, in Temi, 1950, p.11.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CANDIAN, Decadenza e prescrizione, Temi, 1950
  • GIRINO, Il condominio negli edifici, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1982
  • MARINO SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, III, 1997

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