La contrattazione collettiva costituisce una fonte di integrazione del contratto di notevole rilevanza.
Il contratto collettivo può essere ricondotto alla categoria del
contratto normativo, vale a dire di quell'accordo che è finalizzato a disciplinare futuri contratti quanto a specifici aspetti (durata, condizioni economiche, caratteristiche della prestazione)
nota1 .
La funzione della figura in esame è quella di assicurare l'uniformità di trattamento in un ambito contrattuale determinato: ad esempio le associazioni sindacali di categoria stipulano contratti collettivi di lavoro che vengono a definire in modo omogeneo il rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori e l'imprenditore
nota2 .
Il IV comma dell'art.
39 Cost. prevede, a questo proposito, la possibilità che i sindacati stipulino contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Come è noto l'inattuazione del programma di registrazione e di riconoscimento dei sindacati, i quali mai hanno assunto personalità giuridica, ha impedito la concreta attuazione della norma in esame
nota3 .
Ciò, a rigore, avrebbe dovuto comportare che i contratti collettivi stipulati tra associazioni sindacali ed organizzazioni degli imprenditori non fossero vincolanti se non per i lavoratori iscritti, in base alle regole in tema di rappresentanza (essendo il conferimento dei poteri correlato all'iscrizione al sindacato).
Quali sono i rapporti tra singolo contratto di lavoro e contratto collettivo?
La preminenza del secondo sul primo, sancita dall'art.
2077 cod.civ., si riferiva, al tempo dell'entrata in vigore del codice civile, al contratto collettivo corporativo.
Il II comma della riferita disposizione prevede che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo,
sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro nota4 . Viene prescritta l'efficacia di un meccanismo di sostituzione automatica soltanto
in melius rispetto alle clausole contrattuali del contratto individuale che ne consentono l'eterointegrazione con quelle del contratto collettivo
nota5 . Nonostante le norma si riferisse all'ordinamento corporativo, la giurisprudenza ha tuttavia costantemente ritenuto che il contratto collettivo di lavoro di diritto comune possieda una valenza del tutto analoga (Cass. Civ. Sez. Lav.,
84/92 ; Cass. Civ. Sez. Lav.,
924/76 ).
Note
nota1
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.219.
top1nota2
Così Riva Sanseverino, voce Contratto collettivo di lavoro, in Enc.dir., vol.X, p.56.
top2nota3
Cfr. Pera, Diritto del lavoro, Padova, 1980, p.170.
top3nota4
Messineo, Il contratto in generale, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1973, p.671.
top4nota5
Cataudella, Adesione al sindacato e prevalenza del contratto collettivo sul contratto individuale di lavoro, in Riv.trim.dir.e proc.civ., 1966, p.544 e ss.; Santoro-Passarelli, Nozioni di dir. del lavoro, Napoli, 1987, p.57; Miscione, in Commentario del contratto collettivo dei metalmeccanici dell'industria privata, a cura di Carinci, Napoli, 1989, p.290.
top5Bibliografia
- CATAUDELLA, Adesione al sindacato e prevalenza del contratto collettivo sul contratto individuale di lavoro, Riv.trim. dir. e proc. civ., 1966
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
- MISCIONE, Napoli, Comm.contr. coll. metalm., 1989
- PERA, Diritto del lavoro, Padova, 1980
- RIVA SANSEVERINO, Contratto collettivo di lavoro, Enc.dir., X
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1987