Rappresentanza senza potere e ratifica dell'operato del falsus procurator. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2153 del 31 gennaio 2014)

Nel caso della rappresentanza senza potere, la ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Invero scontata la conclusione della S.C.: non è certo sufficiente, ai fini di ritenere perfezionata la ratifica dell'operato dell'agente, la mera prova della conoscenza dell'operato dello stesso in capo al soggetto rappresentato. Occorre un elemento aggiuntivo, consistente nella manifestazione di volizione di appropriarsi della condotta del rappresentante senza poteri, in difetto della quale non si verifica l'imputazione rappresentativa. Nel caso di specie veniva in considerazione l'operato di avvocati che, avendo ricevuto incarico per procedere in via monitoria nei confronti di condomini morosi, avevano successivamente promosso un accordo transattivo in relazione al quale non vantavano alcuna investitura da parte dell'assemblea condominiale.

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