Qualificazione del contratto, simulazione o e abuso del diritto: poteri dell’amministrazione finanziaria nella riqualificazione del contratto. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 4535 del 22 febbraio 2013)

Rientrano nella fattispecie dell'abuso del diritto le pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano mirate principalmente ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo. L'Amministrazione finanziaria può disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta.
Inoltre l'amministrazione finanziaria ed il giudice tributario hanno il potere di riqualificare i negozi giuridici a fini fiscali, interpretando e qualificando, anche diversamente dalle parti, la natura e gli effetti giuridici dei vari contratti, quali si possono desumere dalla oggettività del loro contenuto e dalla ricognizione positiva del loro significato, e quindi accertare la simulazione che pregiudichi la percezione dell'esatto tributo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Più che per il caso specificamente all'attenzione dei Giudici (una contrattazione tra imprenditori avente ad oggetto la fornitura di carni) la pronunzia in considerazione rileva per i principi che pone.
In materia tributaria viene riconosciuta la figura generale dell'abuso del diritto. Essa consiste nella condotta di un soggetto la quale, ancorchè non contrastante con alcuna norma di legge e formalmente rispettosa del diritto, appare principalmente mirata ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la ragione per la quale il tributo è stato posto. In tale senso l'Amministrazione può disconoscere tutti quei contratti e quelle operazioni che siano intese a conseguire vantaggi fiscali senza una valida ragione economico-sociale.
Appare evidente come un sindacato di tal genere si prospetti eccezionalmente delicato, laddove il giudicante debba assoggettare ad una penetrante disamina, allo scopo di ponderarne il confronto, tra elemento causale del contratto e finalità di mero risparmio fiscale.
Soltanto ove quest'ultima funzione risulti del tutto prevalente l'atto dovrebbe essere considerato fiscalmente "abusivo".

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