Preliminare di vendita sottoscritto da uno soltanto dei comproprietari, ma riguardante l'intero bene. Non si può ottenere il trasferimento coattivo della quota indivisa ex art. 2932 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 21938 del 10 settembre 2018)

In tema di preliminare di vendita di un bene immobile concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare poiché l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c., solo "qualora sia possibile".

Commento

(di Daniele Minussi)
La chiave di volta della pronunzia in considerazione è costituita dalla considerazione dell'oggetto della negoziazione preliminare. Infatti essa riguardava la proprietà dell'intero e non già la mera quota di cui era titolare il promittente alienante. Quando infatti la vendita sia stata predisposta per la partecipazione di più comproprietari, venendo stipulata da uno di essi soltanto, si deve reputare che rimanga incompleta, pertanto inefficace per l'intero bene che ne costituiva l'oggetto. In fondo si tratta di mettere a fuoco l'oggetto del contratto e di valutarne la completezza. In senso conforme, cfr.Cass. Civ. Sez. Unite, 7481/93.

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