Preliminare di vendita immobiliare sottoscritto soltanto da uno dei coniugi proprietari: conseguenze dell'assenza del consenso dell'altro coniuge. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2202 del 30 gennaio 2013)
Per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale, ma è sufficiente il consenso dell’altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'articolo 184 c.c. - nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento - per cui spetta al giudice del merito verificare la proposizione della domanda di annullamento da parte del coniuge rimasto estraneo alla sottoscrizione del negozio, quanto meno sotto forma di eccezione in base all’art. 1442, comma IV, c.c..