Plurima emissione di assegni circolari per importo inferiore a quello massimo per l'esecuzione di operazioni di prelievo del contante. Responsabilità della Banca e del responsabile della dipendenza per violazione della normativa antiriciclaggio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23406 del 6 ottobre 2017)

In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 143/1991 (convertito dalla L. n. 197/1991, sostituito dall'art. 1, D. Lgs. n. 153/1997), il potere di valutare le segnalazioni e, qualora ritenute fondate, di trasmetterle al questore, spetta solo al titolare dell'attività, ovvero all'organo direttivo della banca.
Il responsabile della dipendenza, invece, deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto della stessa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa, ovvero alla capacità economica e all'attività del cliente. Sicché il Direttore della filiale che venga meno a tale preciso onere di legge è responsabile, in solido con la Banca, della violazione della normativa e conseguentemente passibile della irrogazione di sanzioni amministrative.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie (svoltosi prima dell'entrata in circolazione della moneta unica) una Società cooperativa aveva dato ordine ad un cassiere di un Istituto di credito di emettere contemporaneamente numerosi assegni circolari aventi importo inferiore a quello massimo per le operazioni effettuate in contanti (all'epoca dei fatti lire 20.000.000), allo scopo di addivenire al prelievo della somma complessiva in contanti, in quanto recanti la dicitura all'ordine "me stesso". Al fine di rettamente intendere la fattispecie da un lato va rilevato come non venisse in considerazione la provenienza illecita del denaro (in quanto riveniente da finanziamenti pubblici statali e comunitari), bensì la mera sanzione per omessa segnalazione di operazioni sospette di cui all'art.3 del d.l. 143/1991 con. dalla l. 197/2001, dall'altro come non giovi l'emissione di più assegni, ciascuno di importo inferiore a quello massimo previsto dalla legge, allo scopo di non far scattare gli obblighi di comunicazione di cui alla normativa (dovendo gli stessi essere cumulati tra loro).

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