Nullità (parziale) della compravendita di nuova costruzione nella parte in cui non prevede l’uso del posto auto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2917 del 10 febbraio 2014)
Il venditore deve rispettare il rapporto volumetrico che determina un vincolo a carattere pubblicistico e il diritto d’uso a favore dei condomini, con la conseguente nullità del contratto ove sia omessa tale inderogabile destinazione, esclusa solo per i parcheggi realizzati in eccedenza, mentre nell’ipotesi di insufficienza di posti è stato considerato legittimo il godimento turnario.