Mutuo cointestato, ma uno solo dei coniugi paga la rata. Quali coseguenze? (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 5385 del 21 febbraio 2023)

Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi - salvo l’esistenza di un differente accordo inter partes che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata).
Proprietario dell’immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all’altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni).

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo la pronunzia della S.C. in commento, il fatto del pagamento delle rate del mutuo corrisposte da uno soltanto tra i coniugi è circostanza irrilevante in relazione alla proprietà dell'immobile, tanto nell'ipotesi in cui esso sia cointestato, quanto nel caso in cui risulti intestato all'altro coniuge.
La ripetibilità di quanto corrisposto potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento. La pronunzia pare eludere il quesito di fondo: dal punto di vista classificatorio infatti non può non venire in considerazione un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 cod.civ.. A titolo oneroso o di liberalità indiretta?

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